| 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari al lire
12.000.000.000 per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire
7.075.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e, quanto a lire 4.925.000.000,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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