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Onorevoli Colleghi! - Ambito dell'intervento
normativo. E' difficile riuscire a quantificare un
indennizzo giusto per le vittime dei crimini nazisti. La
difficoltà sta nel rapportarsi a quella tragedia ragionando su
una monetizzazione della sofferenza: è infatti impossibile
calcolare in denaro il valore di una vita, di un affetto, il
danno di una menomazione, l'umiliazione. Pur tuttavia, è uno
dei pochi modi che abbiamo per restituire dignità alle
esistenze spezzate e per segnare con forza la nostra condanna
di quei crimini.
Nei decenni in vari paesi sono stati adottati numerosi
provvedimenti di risarcimento delle vittime, ma, nonostante
tale impegno degli Stati, sono rimasti in molti i
sopravvissuti che non hanno ricevuto somme congrue alla
riacquisizione della dignità umana negata e al recupero di una
serenità; sono ancora numerosi dunque i sopravvissuti che
vivono in condizioni economiche disagiate.
Consapevoli di questa situazione, nel dicembre 1997, in
occasione della Conferenza di Londra sull'oro depredato dal
nazismo, è stata decisa, su iniziativa degli Stati Uniti e del
Regno Unito, la costituzione di un "Fondo di assistenza a
favore delle vittime delle persecuzioni naziste", con un
accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo
inglese per l'apertura di uno speciale conto corrente
denominato "Conto del Fondo di assistenza a favore delle
vittime delle persecuzioni naziste". Il Governo britannico si
è assunta la responsabilità di sovrintendere alla gestione del
fondo, e tutti i paesi sono invitati alla contribuzione
secondo modalità allegate al suddetto accordo. Stati Uniti e
Regno Unito fecero parte insieme alla Francia della
Commissione tripartita, che nel 1947 si occupò di recuperare
l'oro monetario sottratto dai nazisti alle Banche centrali di
dieci paesi europei, tra cui anche l'Italia. Questi dieci
paesi europei hanno ora deciso di contribuire al Fondo con
l'ultima tranche dell'oro monetario recuperato dalla
Commissione tripartita.
Le caratteristiche del Fondo sono le seguenti. L'invio
delle risorse ai beneficiari è effettuato tramite
organizzazioni non governative impegnate nell'assistenza a
favore delle vittime del nazismo, in grado di garantire lo
svolgimento di questo impegno con le proprie strutture, o
tramite organizzazioni non governative svolgenti attività su
progetti finanziabili dal Fondo. I paesi donatori possono
chiedere che i propri contributi siano convogliati da
organizzazioni non governative operanti sul proprio
territorio; se non già presenti nella lista allegata ai
documenti costitutivi del Fondo, le organizzazioni non
governative proposte dai paesi aderenti vi saranno aggiunte.
Le risorse sono utilizzate in primo luogo per l'assistenza
delle vittime che vivono in disagiate condizioni economiche e
che hanno ricevuto in passato risarcimenti limitati, e
sussidiariamente per progetti relativi alle comunità più
colpite o per progetti che svolgano un ruolo di prevenzione
dei crimini nazisti nel futuro.
Finora al fondo hanno aderito Argentina, Austria, Brasile,
Croazia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati
Uniti e Svezia. Anche il nostro paese è chiamato a partecipare
a questa iniziativa internazionale. Ed è necessario che lo
faccia al più presto per mostrare ancora una volta
l'importanza che dà alla giusta memoria di quegli eventi. Nel
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prendere parte al Fondo si intende quindi contribuire con la
somma di 12 miliardi di lire.
La natura del documento, che si configura come intesa
operativa per scopi umanitari, rende impossibile però
procedere attraverso lo strumento della ratifica; inoltre
sarebbe complicato recepire integralmente nell'ordinamento
legislativo italiano il documento con i suoi allegati. Per
questo è stato predisposto il presente disegno di legge, che
detta le norme essenziali per rendere possibile la
partecipazione dell'Italia al Fondo e individua
l'organizzazione non governativa più adatta a svolgere i
compiti indicati nell'accordo.
Va sottolineato che la partecipazione del nostro paese a
questo impegno non comporta per l'erario aggravi aggiuntivi,
in quanto il contributo previsto corrisponde ai proventi
derivanti dalla restituzione all'Italia dell'ultima
tranche dell'oro sottratto dalle truppe naziste decisa
dalla Commissione tripartita.
Contenuto del disegno di legge - Istruttoria legislativa
svolta.
Il disegno di legge è suddiviso in tre articoli. Con
l'articolo 1 viene autorizzata la partecipazione dell'Italia
al Fondo e viene stabilito il relativo contributo di 12
miliardi di lire.
Con l'articolo 2, secondo quanto previsto dal Fondo, si
stabilisce: che il contributo italiano sarà impiegato
prioritariamente in favore di quanti a causa delle
persecuzione nazista hanno subìto danni alla salute, perdita
della libertà, di beni di proprietà, del reddito, e che vivono
in condizioni economiche precarie; che sussidiariamente il
detto contributo sarà destinato a progetti di cui siano
beneficiarie le comunità più colpite dal nazismo o a progetti
di prevenzione di tali atrocità. La Commissione affari
costituzionali in proposito ha ritenuto opportuno aggiungere
al comma 1 un'attenzione prioritaria per coloro che vivono
sotto la soglia di povertà. L'articolo individua poi
nell'Unione delle comunità ebraiche italiane l'organizzazione
non governativa che convoglierà le risorse del Fondo per
l'Italia; si effettua tale scelta poichè si ritiene che
l'Unione sia l'organizzazione in Italia più rappresentativa
delle vittime del nazismo, e perchè in grado di garantire con
la sua struttura organizzativa il corretto svolgimento di
tutte le pratiche. Infine l'articolo stabilisce che il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica assicurerà l'attuazione della presente legge.
Con l'articolo 3 si stabilisce la copertura finanziaria
dell'onere della presente legge, come proposto dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
sulla base della condizione inserita nel parere della
Commissione bilancio.
Sul testo è stato, inoltre, acquisito il parere favorevole
della Commissione esteri.
Rosanna MORONI, Relatore.
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