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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65701
DDL5549-0002
Relazione Camera n. 5549-A (DDL13-5549-A)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5549A. TESTIPDL
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RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5549A ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! -  Ambito dell'intervento
  normativo.  E' difficile riuscire a quantificare un
  indennizzo giusto per le vittime dei crimini nazisti.  La
  difficoltà sta nel rapportarsi a quella tragedia ragionando su
  una monetizzazione della sofferenza: è infatti impossibile
  calcolare in denaro il valore di una vita, di un affetto, il
  danno di una menomazione, l'umiliazione.  Pur tuttavia, è uno
  dei pochi modi che abbiamo per restituire dignità alle
  esistenze spezzate e per segnare con forza la nostra condanna
  di quei crimini.
     Nei decenni in vari paesi sono stati adottati numerosi
  provvedimenti di risarcimento delle vittime, ma, nonostante
  tale impegno degli Stati, sono rimasti in molti i
  sopravvissuti che non hanno ricevuto somme congrue alla
  riacquisizione della dignità umana negata e al recupero di una
  serenità; sono ancora numerosi dunque i sopravvissuti che
  vivono in condizioni economiche disagiate.
     Consapevoli di questa situazione, nel dicembre 1997, in
  occasione della Conferenza di Londra sull'oro depredato dal
  nazismo, è stata decisa, su iniziativa degli Stati Uniti e del
  Regno Unito, la costituzione di un "Fondo di assistenza a
  favore delle vittime delle persecuzioni naziste", con un
  accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo
  inglese per l'apertura di uno speciale conto corrente
  denominato "Conto del Fondo di assistenza a favore delle
  vittime delle persecuzioni naziste".  Il Governo britannico si
  è assunta la responsabilità di sovrintendere alla gestione del
  fondo, e tutti i paesi sono invitati alla contribuzione
  secondo modalità allegate al suddetto accordo.  Stati Uniti e
  Regno Unito fecero parte insieme alla Francia della
  Commissione tripartita, che nel 1947 si occupò di recuperare
  l'oro monetario sottratto dai nazisti alle Banche centrali di
  dieci paesi europei, tra cui anche l'Italia.  Questi dieci
  paesi europei hanno ora deciso di contribuire al Fondo con
  l'ultima  tranche  dell'oro monetario recuperato dalla
  Commissione tripartita.
     Le caratteristiche del Fondo sono le seguenti.  L'invio
  delle risorse ai beneficiari è effettuato tramite
  organizzazioni non governative impegnate nell'assistenza a
  favore delle vittime del nazismo, in grado di garantire lo
  svolgimento di questo impegno con le proprie strutture, o
  tramite organizzazioni non governative svolgenti attività su
  progetti finanziabili dal Fondo.  I paesi donatori possono
  chiedere che i propri contributi siano convogliati da
  organizzazioni non governative operanti sul proprio
  territorio; se non già presenti nella lista allegata ai
  documenti costitutivi del Fondo, le organizzazioni non
  governative proposte dai paesi aderenti vi saranno aggiunte.
  Le risorse sono utilizzate in primo luogo per l'assistenza
  delle vittime che vivono in disagiate condizioni economiche e
  che hanno ricevuto in passato risarcimenti limitati, e
  sussidiariamente per progetti relativi alle comunità più
  colpite o per progetti che svolgano un ruolo di prevenzione
  dei crimini nazisti nel futuro.
     Finora al fondo hanno aderito Argentina, Austria, Brasile,
  Croazia, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati
  Uniti e Svezia.  Anche il nostro paese è chiamato a partecipare
  a questa iniziativa internazionale.  Ed è necessario che lo
  faccia al più presto per mostrare ancora una volta
  l'importanza che dà alla giusta memoria di quegli eventi.  Nel
 
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  prendere parte al Fondo si intende quindi contribuire con la
  somma di 12 miliardi di lire.
     La natura del documento, che si configura come intesa
  operativa per scopi umanitari, rende impossibile però
  procedere attraverso lo strumento della ratifica; inoltre
  sarebbe complicato recepire integralmente nell'ordinamento
  legislativo italiano il documento con i suoi allegati.  Per
  questo è stato predisposto il presente disegno di legge, che
  detta le norme essenziali per rendere possibile la
  partecipazione dell'Italia al Fondo e individua
  l'organizzazione non governativa più adatta a svolgere i
  compiti indicati nell'accordo.
     Va sottolineato che la partecipazione del nostro paese a
  questo impegno non comporta per l'erario aggravi aggiuntivi,
  in quanto il contributo previsto corrisponde ai proventi
  derivanti dalla restituzione all'Italia dell'ultima
  tranche  dell'oro sottratto dalle truppe naziste decisa
  dalla Commissione tripartita.
  Contenuto del disegno di legge - Istruttoria legislativa
  svolta.
     Il disegno di legge è suddiviso in tre articoli.  Con
  l'articolo 1 viene autorizzata la partecipazione dell'Italia
  al Fondo e viene stabilito il relativo contributo di 12
  miliardi di lire.
     Con l'articolo 2, secondo quanto previsto dal Fondo, si
  stabilisce: che il contributo italiano sarà impiegato
  prioritariamente in favore di quanti a causa delle
  persecuzione nazista hanno subìto danni alla salute, perdita
  della libertà, di beni di proprietà, del reddito, e che vivono
  in condizioni economiche precarie; che sussidiariamente il
  detto contributo sarà destinato a progetti di cui siano
  beneficiarie le comunità più colpite dal nazismo o a progetti
  di prevenzione di tali atrocità.  La Commissione affari
  costituzionali in proposito ha ritenuto opportuno aggiungere
  al comma 1 un'attenzione prioritaria per coloro che vivono
  sotto la soglia di povertà.  L'articolo individua poi
  nell'Unione delle comunità ebraiche italiane l'organizzazione
  non governativa che convoglierà le risorse del Fondo per
  l'Italia; si effettua tale scelta poichè si ritiene che
  l'Unione sia l'organizzazione in Italia più rappresentativa
  delle vittime del nazismo, e perchè in grado di garantire con
  la sua struttura organizzativa il corretto svolgimento di
  tutte le pratiche.  Infine l'articolo stabilisce che il
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica assicurerà l'attuazione della presente legge.
     Con l'articolo 3 si stabilisce la copertura finanziaria
  dell'onere della presente legge, come proposto dal Ministero
  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
  sulla base della condizione inserita nel parere della
  Commissione bilancio.
     Sul testo è stato, inoltre, acquisito il parere favorevole
  della Commissione esteri.
                                 Rosanna MORONI,  Relatore.
 
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