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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65708
DDL5550-0002
Progetto di legge Camera n. 5550 - testo presentato - (DDL13-5550)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5550. TESTIPDL
...C5550.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5550 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La mancata conclusione del
  processo di revisione della parte seconda della Costituzione,
  affidata alla Commissione bicamerale per le riforme
  costituzionali, presieduta dall'onorevole Massimo D'Alema, ha
  dimostrato per la terza volta - dopo analoghe esperienze della
  Commissione Bozzi e della Commissione De Mita-Iotti -
  l'impossibilità o comunque l'estrema improbabilità di
  riscrivere e, in sostanza, cambiare la Costituzione, in tempi
  di relativa normalità per il Paese e per le sue popolazioni.
  Nondimeno, alcuni se non tutti i problemi di riforma delle
  regole, che le citate Commissioni non sono riuscite a
  risolvere, restano aperti.  Essi possono essere affrontati dal
  Parlamento con la normale procedura di revisione
 
                               Pag. 2
 
  costituzionale, indicata dalla Costituzione stessa
  all'articolo 138.  E' parere di numerosi studiosi di scienza
  politica e di diritto costituzionale, oltre che di numerosi
  gruppi e singoli politici, che attraverso l'articolo 138 non
  sarà comunque possibile riscrivere né l'intera Costituzione,
  né la sua parte seconda, né capitoli complessi relativi alle
  istituzioni.  Sarà invece possibile ricorrere alla procedura
  dell'articolo 138 per la modifica di singoli articoli della
  Costituzione o di commi di essi.  E' quel che già, ad esempio,
  propone in questi giorni il presidente della Commissione
  affari costituzionali della Camera dei deputati, onorevole
  Antonio Maccanico, con l'elezione popolare diretta del
  Presidente della Regione.  Si tratta dunque - come scrive
  Angelo Panebianco  (Corriere della sera,  3 gennaio 1999)
  - "di operare all'interno del sistema costituzionale vigente".
  In questo ambito, e senza nemmeno prospettarci un possibile
  diverso rapporto tra Presidente della Repubblica, Parlamento e
  Governo, noi proponiamo con la presente proposta di legge una
  prima modifica al sistema vigente, sopprimendo la possibilità
  di rielezione del Presidente della Repubblica.
     Come i colleghi sanno, l'articolo 85, primo comma, della
  Costituzione detta: "Il Presidente della Repubblica è eletto
  per sette anni".  Questo periodo di tempo, sarebbe, secondo una
  parte della dottrina costituzionalista, non abbastanza esteso
  per consentire al Capo dello Stato di costituirsi un potere
  personale "pericolosamente irresistibile e indipendente"
  (Rescigno, Mortati, eccetera); ma abbastanza esteso da rendere
  improbabile la rielezione, assicurando tuttavia la dovuta
  continuità dell'ufficio (Paladin).  E' tuttavia noto che
  Presidenti succedutisi al Quirinale non abbiano mancato, in
  qualche occasione, di ipotizzare una propria disponibilità ad
  un secondo settennato; e che tale disponibilità sia stata
  sollecitata o strumentalizzata da forze politiche.
     A noi sembra che la sola ipotesi della rieleggibilità
  autorizzi o induca a temere che nel Capo dello Stato possa
  attenuarsi il senso della sua funzione costituzionale, che nel
  nostro ordinamento non è né di arbitraggio né (come sarebbe
  nella Repubblica presidenziale) di governo, ma è di garanzia.
  E' per questo che la non rieleggibilità del Presidente della
  Repubblica è da tempo aspirazione diffusa tra i cittadini e
  oggetto di proposte di legge costituzionale: la si trova,
  infatti, esplorando le 111 proposte di legge costituzionale
  passate al vaglio della Commissione bicamerale per le riforme
  costituzionali, sia in quelle "presidenzialiste" (fondate
  sull'elezione popolare diretta del Capo della Stato) sia in
  quelle "neoparlamentari" (fondate sulla razionalizzazione
  dell'attuale sistema, che affida l'elezione del Capo dello
  Stato ai deputati, ai senatori e ai rappresentanti delle
  Regioni).  Fra le proposte di legge costituzionale
  "neoparlamentariste" presentate alla Commissione bicamerale,
  ci limitiamo a citare, come più rilevanti, quella
  dell'onorevole Mussi e altri ("il Presidente della Repubblica
  è eletto per sette anni e non è rieleggibile"), e quella
  dell'onorevole Mattarella ed altri ("il Presidente della
  Repubblica dura in carica sei anni e non può essere
  rieletto").  E' questo il principio che, con la presente
  proposta di legge costituzionale, intendiamo riproporre al
  Parlamento.
     Riteniamo inoltre che, a ulteriore garanzia della
  sovranità e della libertà di decisione del Parlamento, non
  vada riformato l'articolo 88 della Costituzione, che al
  secondo comma vieta al Capo dello Stato di sciogliere le
  Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato.  L'impossibilità
  di un secondo settennato, infatti, non esclude di per sé che
  il Presidente uscente possa influenzare indebitamente
  l'elezione del successore, orientando il Parlamento.
 
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