| Onorevoli Colleghi! - Venezia e la sua laguna,
considerate universalmente patrimonio dell'umanità, sembravano
per molti versi aver realizzato la definizione che Bacone dava
dell'arte: " ars est homo additus naturae ". Si trattava
di un equilibrio tra intervento antropico e natura che
purtroppo, a cavallo tra '800 e '900, ma soprattutto in modo
gravissimo nel nostro secolo e in decenni recenti, è stato
rotto provocando una situazione di profondo degrado e
squilibrio.
La necessità di interventi di risanamento e di
riequilibrio della laguna e di salvaguardia del patrimonio
storico e architettonico di Venezia ha dato luogo
all'emanazione di una serie di leggi speciali, dal 1973 ad
oggi, che, pur nella permanente validità degli obiettivi
indicati, non sono riuscite a risolvere in maniera organica -
sia per la loro molteplicità sia per insufficienze e
distorsioni nell'attuazione delle priorità da esse indicate -
i problemi di Venezia e della sua laguna, per cui si rende
oggi utile e necessaria una nuova legge recante la disciplina
degli interventi per la salvaguardia di Venezia. Occorre,
infatti, rendere finalmente operative l'elaborazione e
l'approvazione di un quadro organico e complessivo di
interventi che permettano davvero di recuperare il degrado
della città, della laguna e anche di un entroterra molto più
vasto che influenza direttamente la laguna e che ricomprende
l'intero bacino scolante. Serve, dunque, un testo normativo
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che individui chiaramente e in modo stabile le finalità, gli
obiettivi, le modalità e gli strumenti necessari allo Stato,
alla regione e agli enti locali, per intervenire in maniera
integrata e efficace per la salvaguardia di Venezia.
La presente proposta di legge fonda la sua impostazione
sulla convinzione che obiettivo primario e prioritario deve
essere la rimozione delle cause del degrado. Se tali cause non
verranno rimosse, anche interventi radicali e costosissimi,
come quelli previsti dal progetto relativo agli sbarramenti
mobili alle bocche di porto, non potranno mai avere esiti
accettabili. Al contrario, la valutazione di quanto accaduto
in questi anni ha portato ad una riflessione profonda
sull'opportunità di questa opera di grande ingegneria perchè
si è considerato che con interventi diffusi, quegli interventi
che le leggi speciali definiscono come prioritari e
preliminari, e con il rialzo delle parti più basse della città
si possono ottenere a medio termine i risultati sperati sia
sul versante del riequilibrio e della difesa dalle acque alte
che contemporaneamente su quello del recupero
architettonico-ambientale, sia sul versante del
disinquinamento che su quello socio-economico. E ciò anche in
coerenza con l'impostazione sostenuta dal comune di Venezia
che in questo senso ha approvato all'unanimità l'ordine del
giorno del 15 marzo 1995.
In sostanza, è necessario attuare l'insieme di interventi
diffusi e di rialzo della parti basse della città in grado
anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso
problema delle acque alte e nel contempo verificare
l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti
mobili alle bocche di porto in corso di esame di valutazione
d'impatto ambientale, (VIA), e qualora questo progetto non sia
sostenibile, preparare, verificando anche le previsioni
sull'effettivo andamento delle conseguenze dell'effetto serra
e dei cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque
alte, progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo
termine.
In sostanza, la salvaguardia di Venezia richiede un'azione
integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace,
dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di
quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il
futuro che caratterizza la migliore storia e cultura di
Venezia e che è rappresentata dalla metafora delle "tre teste"
- di un giovane, di un uomo maturo, di un vecchio - scolpita
in alcuni palazzi della città e dipinta da Tiziano che vi
appose anche la folgorante scritta " ex praeterito praesens
nisi agit, futura actione deturpet ". Un futuro sostenibile
per Venezia, per Chioggia e per la laguna deve valorizzarne
con l'intelligenza e i mezzi più avanzati la specificità e
l'unicità, contro ogni rozza modernizzazione basata sulla
omologazione alle altre e del tutto diverse realtà urbane e
territoriali.
In quest'ottica l'articolo 1 della presente proposta di
legge, che individua finalità e obiettivi generali della
legge, dopo aver riconfermato la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna problema di preminente interesse nazionale,
indica gli interventi che concretamente devono essere attuati.
In primo luogo, si sottolinea che l'obiettivo della
salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e
dei centri abitati, deve essere raggiunto attraverso un piano
di bacino e un programma di interventi finalizzati al
riequilibrio e al risanamento, che perseguano l'eliminazione o
la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo
i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento
attraverso una serie di interventi prioritari e preliminari.
Tra questi, particolare rilevanza rivestono gli interventi
integrati per insulae, di innalzamento delle parti più
basse del centro storico e degli altri centri abitati
dell'estuario; la riduzione a livello normale e con adeguato
coefficiente d'attrito dei fondali profondamente erosi dalle
correnti nelle bocche di porto e nei canali di Malamocco, di
San Niccolò e di Chioggia; il risanamento delle acque della
laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinati, e del
bacino idrografico in essa sversante.
La presente proposta di legge è strutturata in maniera
tale da accompagnare l'indicazione degli obiettivi con una
dettagliata definizione delle competenze dei diversi enti
interessati in ordine all'attuazione dei medesimi.
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Sempre all'articolo 1, si evidenzia l'importanza di una
grande e sistematica opera di manutenzione urbana della città,
al cui fine sono indicate diverse soluzioni tra cui, in
particolare, interventi integrati per il risanamento igienico
ed edilizio della città di Venezia, come lo scavo e lo
smaltimento dei fanghi dei rii collegato al risanamento delle
fondazioni degli edifici e delle fondamenta dei canali, la
manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova
edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al
mantenimento e allo sviluppo delle attività
socio-economiche.
Altro fondamentale obiettivo è la rivitalizzazione
socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il
mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia,
invertendo la tendenza all'esodo della popolazione e al fine
di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area
veneziana. A tale fine si indica l'importanza di un complesso
di misure per incentivare la residenza nel centro storico
veneziano; incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e
private ecocompatibili localizzate nel centro storico di
Venezia e nelle isole dell'estuario, altro elemento
indispensabile per impedire il degrado fisico della città e
per garantirne la vitalità superando anche il differenziale di
costi dovuti alla particolare configurazione urbana della
città; contributi per il potenziamento del sistema dei
collegamenti tra Venezia insulare - potenzialmente la città
più moderna del mondo rispetto a una mobilità sostenibile,
come ebbe a definirla Le Corbusier - e la terraferma, con
priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità
con il trasporto acqueo nella città insulare e con il
trasporto su gomma nell'entroterra. Di seguito, sempre
all'articolo 1, è definito l'ambito territoriale di
applicazione degli interventi.
L'articolo 2 istituisce, ai sensi della legge n.183 del
1989, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia
comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.
L'articolo 3 detta norme per l'istituzione della città
metropolitana, l'articolo 4 disciplina lo statuto della città
metropolitana, mentre l'articolo 5 definisce i compiti e le
funzioni della città metropolitana. Il piano di riequilibrio
idromorfologico e di risanamento è approvato dal Comitato
istituzionale per la salvaguardia di Venezia, istituito
all'articolo 6, e indicato come l'organo che deve guidare il
processo di realizzazione degli obiettivi indicati dalla
presente proposta di legge. Infatti, proprio al Comitato sono
demandati l'adozione e l'approvazione del piano del bacino
integrato (articolo 7) e l'approvazione dei programmi
triennali e annuali degli interventi di attuazione, nonchè
l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione
degli interventi e la fissazione dei termini perentori entro
cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con
possibilità di revoca o di poteri sostitutivi in caso di
inadempienza.
Nella configurazione del Comitato di cui all'articolo 6,
si attribuisce ruolo fondamentale alla regione e agli enti
locali e il Comitato stesso costituisce la sintesi tra i
poteri degli enti territoriali e quelli dello Stato,
coerentemente con una impostazione federalista. In questo
quadro, l'obbligo di trasmettere al Parlamento una relazione
annuale sullo stato di attuazione degli interventi, ha lo
scopo di permettere alle competenti Commissioni parlamentari
di poter esprimere il relativo parere prima della data di
presentazione del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato.
Perché il Comitato possa svolgere la sua azione di
programmazione e di controllo, si stabilisce che esso sia
dotato di un adeguato e qualificato supporto tecnico e a
questo fine è istituito dall'articolo 7 l'ufficio di piano.
Questo ufficio opera presso il Magistrato alle acque, il cui
riordino in base ai decreti legislativi attuativi della legge
n. 59 del 1997 dovrà riconfigurarlo non più come espressione
di un solo Ministero, quello dei lavori pubblici, ma come un
organo nuovo dotato delle competenze richieste dalla
specificità dell'ambiente di Venezia e della laguna.
L'ufficio di piano è dotato di competenze tecniche di
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sostegno all'attività del Comitato e, in particolare, ha lo
scopo di elaborare e di aggiornare in collaborazione con la
regione il piano di bacino, predisporre e aggiornare
periodicamente il programma degli interventi, e fissare la
tempistica di attuazione degli interventi stessi.
L'articolo 8 pone le norme di attuazione, tra le quali va
dato il giusto risalto all'attuazione dell'abrogazione
stabilita dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.206 del 1995, all'articolo
6- bis, della concessione unitaria, istituita in base ai
commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge n.798 del
1984, in relazione alla quale si delega il Governo a
disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed
economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31
maggio 1995 con il concessionario.
L'articolo 9 evidenzia l'importanza, ai fini
dell'attuazione degli obiettivi indicati dalla presente
proposta di legge, degli accordi di programma e della
conferenza di servizi.
All'articolo 10, recante disposizioni varie, si delega il
Governo ad emanare decreti legislativi secondo le finalità e
gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di ottenere, tra
le altre, un'unica disciplina della circolazione acquea e del
traffico, nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito
della laguna di Venezia.
L'articolo 11 disciplina il finanziamento degli interventi
previsti dalla legge, da perseguire attraverso appositi
stanziamenti da inserire in ogni bilancio annuale dello
Stato.
L'articolo 12, in fine, reca l'abrogazione di norme in
contrasto con la legge.
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