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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65711
DDL5551-0002
Progetto di legge Camera n. 5551 - testo presentato - (DDL13-5551)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5551. TESTIPDL
...C5551.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5551 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Venezia e la sua laguna,
  considerate universalmente patrimonio dell'umanità, sembravano
  per molti versi aver realizzato la definizione che Bacone dava
  dell'arte: " ars est homo additus naturae ".  Si trattava
  di un equilibrio tra intervento antropico e natura che
  purtroppo, a cavallo tra '800 e '900, ma soprattutto in modo
  gravissimo nel nostro secolo e in decenni recenti, è stato
  rotto provocando una situazione di profondo degrado e
  squilibrio.
     La necessità di interventi di risanamento e di
  riequilibrio della laguna e di salvaguardia del patrimonio
  storico e architettonico di Venezia ha dato luogo
  all'emanazione di una serie di leggi speciali, dal 1973 ad
  oggi, che, pur nella permanente validità degli obiettivi
  indicati, non sono riuscite a risolvere in maniera organica -
  sia per la loro molteplicità sia per insufficienze e
  distorsioni nell'attuazione delle priorità da esse indicate -
  i problemi di Venezia e della sua laguna, per cui si rende
  oggi utile e necessaria una nuova legge recante la disciplina
  degli interventi per la salvaguardia di Venezia.  Occorre,
  infatti, rendere finalmente operative l'elaborazione e
  l'approvazione di un quadro organico e complessivo di
  interventi che permettano davvero di recuperare il degrado
  della città, della laguna e anche di un entroterra molto più
  vasto che influenza direttamente la laguna e che ricomprende
  l'intero bacino scolante.  Serve, dunque, un testo normativo
 
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  che individui chiaramente e in modo stabile le finalità, gli
  obiettivi, le modalità e gli strumenti necessari allo Stato,
  alla regione e agli enti locali, per intervenire in maniera
  integrata e efficace per la salvaguardia di Venezia.
     La presente proposta di legge fonda la sua impostazione
  sulla convinzione che obiettivo primario e prioritario deve
  essere la rimozione delle cause del degrado.  Se tali cause non
  verranno rimosse, anche interventi radicali e costosissimi,
  come quelli previsti dal progetto relativo agli sbarramenti
  mobili alle bocche di porto, non potranno mai avere esiti
  accettabili.  Al contrario, la valutazione di quanto accaduto
  in questi anni ha portato ad una riflessione profonda
  sull'opportunità di questa opera di grande ingegneria perchè
  si è considerato che con interventi diffusi, quegli interventi
  che le leggi speciali definiscono come prioritari e
  preliminari, e con il rialzo delle parti più basse della città
  si possono ottenere a medio termine i risultati sperati sia
  sul versante del riequilibrio e della difesa dalle acque alte
  che contemporaneamente su quello del recupero
  architettonico-ambientale, sia sul versante del
  disinquinamento che su quello socio-economico.  E ciò anche in
  coerenza con l'impostazione sostenuta dal comune di Venezia
  che in questo senso ha approvato all'unanimità l'ordine del
  giorno del 15 marzo 1995.
     In sostanza, è necessario attuare l'insieme di interventi
  diffusi e di rialzo della parti basse della città in grado
  anche di dare una soluzione a medio termine allo stesso
  problema delle acque alte e nel contempo verificare
  l'opportunità e la compatibilità del progetto di sbarramenti
  mobili alle bocche di porto in corso di esame di valutazione
  d'impatto ambientale, (VIA), e qualora questo progetto non sia
  sostenibile, preparare, verificando anche le previsioni
  sull'effettivo andamento delle conseguenze dell'effetto serra
  e dei cambiamenti climatici sul livello marino e sulle acque
  alte, progetti adeguati e sostenibili a medio e lungo
  termine.
     In sostanza, la salvaguardia di Venezia richiede un'azione
  integrata e complessa per essere sostenibile ed efficace,
  dotata di quella approfondita e fattiva prudenza e di
  quell'inscindibile legame del presente con il passato e con il
  futuro che caratterizza la migliore storia e cultura di
  Venezia e che è rappresentata dalla metafora delle "tre teste"
  - di un giovane, di un uomo maturo, di un vecchio - scolpita
  in alcuni palazzi della città e dipinta da Tiziano che vi
  appose anche la folgorante scritta " ex praeterito praesens
  nisi agit, futura actione deturpet ".  Un futuro sostenibile
  per Venezia, per Chioggia e per la laguna deve valorizzarne
  con l'intelligenza e i mezzi più avanzati la specificità e
  l'unicità, contro ogni rozza modernizzazione basata sulla
  omologazione alle altre e del tutto diverse realtà urbane e
  territoriali.
     In quest'ottica l'articolo 1 della presente proposta di
  legge, che individua finalità e obiettivi generali della
  legge, dopo aver riconfermato la salvaguardia di Venezia e
  della sua laguna problema di preminente interesse nazionale,
  indica gli interventi che concretamente devono essere attuati.
  In primo luogo, si sottolinea che l'obiettivo della
  salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di Venezia e
  dei centri abitati, deve essere raggiunto attraverso un piano
  di bacino e un programma di interventi finalizzati al
  riequilibrio e al risanamento, che perseguano l'eliminazione o
  la riduzione dei fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo
  i livelli e le ampiezze di marea e dell'inquinamento
  attraverso una serie di interventi prioritari e preliminari.
  Tra questi, particolare rilevanza rivestono gli interventi
  integrati  per insulae,  di innalzamento delle parti più
  basse del centro storico e degli altri centri abitati
  dell'estuario; la riduzione a livello normale e con adeguato
  coefficiente d'attrito dei fondali profondamente erosi dalle
  correnti nelle bocche di porto e nei canali di Malamocco, di
  San Niccolò e di Chioggia; il risanamento delle acque della
  laguna e dei relativi fondali e sedimenti inquinati, e del
  bacino idrografico in essa sversante.
     La presente proposta di legge è strutturata in maniera
  tale da accompagnare l'indicazione degli obiettivi con una
  dettagliata definizione delle competenze dei diversi enti
  interessati in ordine all'attuazione dei medesimi.
 
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     Sempre all'articolo 1, si evidenzia l'importanza di una
  grande e sistematica opera di manutenzione urbana della città,
  al cui fine sono indicate diverse soluzioni tra cui, in
  particolare, interventi integrati per il risanamento igienico
  ed edilizio della città di Venezia, come lo scavo e lo
  smaltimento dei fanghi dei rii collegato al risanamento delle
  fondazioni degli edifici e delle fondamenta dei canali, la
  manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, la nuova
  edificazione e l'acquisizione di immobili da destinare al
  mantenimento e allo sviluppo delle attività
  socio-economiche.
     Altro fondamentale obiettivo è la rivitalizzazione
  socio-economica dell'area veneziana al fine di assicurare il
  mantenimento della residenza nel centro storico di Venezia,
  invertendo la tendenza all'esodo della popolazione e al fine
  di avviare una nuova fase dello sviluppo economico dell'area
  veneziana.  A tale fine si indica l'importanza di un complesso
  di misure per incentivare la residenza nel centro storico
  veneziano; incentivi e agevolazioni alle aziende pubbliche e
  private ecocompatibili localizzate nel centro storico di
  Venezia e nelle isole dell'estuario, altro elemento
  indispensabile per impedire il degrado fisico della città e
  per garantirne la vitalità superando anche il differenziale di
  costi dovuti alla particolare configurazione urbana della
  città; contributi per il potenziamento del sistema dei
  collegamenti tra Venezia insulare - potenzialmente la città
  più moderna del mondo rispetto a una mobilità sostenibile,
  come ebbe a definirla Le Corbusier - e la terraferma, con
  priorità alla mobilità su rotaia con le connesse intermodalità
  con il trasporto acqueo nella città insulare e con il
  trasporto su gomma nell'entroterra.  Di seguito, sempre
  all'articolo 1, è definito l'ambito territoriale di
  applicazione degli interventi.
     L'articolo 2 istituisce, ai sensi della legge n.183 del
  1989, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia
  comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.
  L'articolo 3 detta norme per l'istituzione della città
  metropolitana, l'articolo 4 disciplina lo statuto della città
  metropolitana, mentre l'articolo 5 definisce i compiti e le
  funzioni della città metropolitana.  Il piano di riequilibrio
  idromorfologico e di risanamento è approvato dal Comitato
  istituzionale per la salvaguardia di Venezia, istituito
  all'articolo 6, e indicato come l'organo che deve guidare il
  processo di realizzazione degli obiettivi indicati dalla
  presente proposta di legge.  Infatti, proprio al Comitato sono
  demandati l'adozione e l'approvazione del piano del bacino
  integrato (articolo 7) e l'approvazione dei programmi
  triennali e annuali degli interventi di attuazione, nonchè
  l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione
  degli interventi e la fissazione dei termini perentori entro
  cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con
  possibilità di revoca o di poteri sostitutivi in caso di
  inadempienza.
     Nella configurazione del Comitato di cui all'articolo 6,
  si attribuisce ruolo fondamentale alla regione e agli enti
  locali e il Comitato stesso costituisce la sintesi tra i
  poteri degli enti territoriali e quelli dello Stato,
  coerentemente con una impostazione federalista.  In questo
  quadro, l'obbligo di trasmettere al Parlamento una relazione
  annuale sullo stato di attuazione degli interventi, ha lo
  scopo di permettere alle competenti Commissioni parlamentari
  di poter esprimere il relativo parere prima della data di
  presentazione del disegno di legge recante disposizioni per la
  formazione del bilancio annuale dello Stato.
     Perché il Comitato possa svolgere la sua azione di
  programmazione e di controllo, si stabilisce che esso sia
  dotato di un adeguato e qualificato supporto tecnico e a
  questo fine è istituito dall'articolo 7 l'ufficio di piano.
  Questo ufficio opera presso il Magistrato alle acque, il cui
  riordino in base ai decreti legislativi attuativi della legge
  n. 59 del 1997 dovrà riconfigurarlo non più come espressione
  di un solo Ministero, quello dei lavori pubblici, ma come un
  organo nuovo dotato delle competenze richieste dalla
  specificità dell'ambiente di Venezia e della laguna.
     L'ufficio di piano è dotato di competenze tecniche di
 
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  sostegno all'attività del Comitato e, in particolare, ha lo
  scopo di elaborare e di aggiornare in collaborazione con la
  regione il piano di bacino, predisporre e aggiornare
  periodicamente il programma degli interventi, e fissare la
  tempistica di attuazione degli interventi stessi.
     L'articolo 8 pone le norme di attuazione, tra le quali va
  dato il giusto risalto all'attuazione dell'abrogazione
  stabilita dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n.206 del 1995, all'articolo
  6- bis,  della concessione unitaria, istituita in base ai
  commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge n.798 del
  1984, in relazione alla quale si delega il Governo a
  disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della legge, la conclusione dei rapporti giuridici ed
  economici ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31
  maggio 1995 con il concessionario.
     L'articolo 9 evidenzia l'importanza, ai fini
  dell'attuazione degli obiettivi indicati dalla presente
  proposta di legge, degli accordi di programma e della
  conferenza di servizi.
     All'articolo 10, recante disposizioni varie, si delega il
  Governo ad emanare decreti legislativi secondo le finalità e
  gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di ottenere, tra
  le altre, un'unica disciplina della circolazione acquea e del
  traffico, nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito
  della laguna di Venezia.
     L'articolo 11 disciplina il finanziamento degli interventi
  previsti dalla legge, da perseguire attraverso appositi
  stanziamenti da inserire in ogni bilancio annuale dello
  Stato.
     L'articolo 12, in fine, reca l'abrogazione di norme in
  contrasto con la legge.
 
DATA=990113 FASCID=DDL13-5551 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5551 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0004 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=555100 00 FASCIDC=13DDL5551 SORTNAV=0555100 000 00000 ZZDDLC5551 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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