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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65712
DDL5551-0003
Progetto di legge Camera n. 5551 - testo presentato - (DDL13-5551)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5551. TESTIPDL
...C5551.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5551 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Finalità e obiettivi).
     1.  La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è
  dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
     2.  La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente
  paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di
  Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela
  l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e
  preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle
  acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di
  dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico
  e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro
  dei princìpi dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 e nel
  quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale
  della regione.
     3.  Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2
  concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo
  Stato, la regione e gli enti locali.
     4.  La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di
  Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano
  di bacino e un programma di interventi finalizzati al
  riequilibrio e al risanamento di cui all'articolo 7, ha come
  obbiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei
  fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le
  ampiezze di marea, e dell'inquinamento, in particolare
  attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:
         a)  interventi integrati per  insulae  di
  innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli
  altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione
  con la manutenzione urbana di cui al comma 9;
         b)  riduzione a livello normale, relativo
  all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i
 
                               Pag. 6
 
  processi erosivi ancora in atto alla data di entrata in vigore
  della presente legge, dei fondali profondamente erosi dalle
  correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco,
  di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei
  canali di accesso alla portualità lagunare;
         c)  adeguamento, anche sperimentale, della
  configurazione dei moli ai fini del riequilibrio idraulico e
  fisico;
         d)  apertura delle "valli da pesca" all'espansione
  di marea e manutenzione della rete dei canali periferici del
  bacino lagunare;
         e)  consolidamento delle difese a mare,
  rafforzamento dei marginamenti urbani e ripascimento dei
  litorali, in particolare attraverso opere nei bacini fluviali
  in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;
         f)  interventi diffusi di innesco del ripristino
  morfologico dell'ecosistema lagunare;
         g)  progressiva estromissione del trasporto di
  prodotti petroliferi e di suoi derivati dalla laguna;
         h)  risanamento delle acque della laguna e dei
  relativi fondali e sedimenti inquinati, e del bacino
  idrografico immediatamente sversante;
         i)  prevenzione dell'inquinamento atmosferico e
  idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica dei siti
  industriali più degradati;
         l)  regolamentazione della navigazione in laguna
  anche superando le competenze e le normative ordinarie per
  ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la
  regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della
  potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili e
  della forma degli scafi;
         m)  opere di regolazione dei livelli di marea alle
  bocche di porto.
 
                               Pag. 7
 
     5.  Il programma degli interventi di cui al comma 4 deve
  comunque prevedere:
         a)  interventi di approvvigionamento idrico;
         b)  istituzione del parco della laguna di
  Venezia.
     6.  L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere
  a),   b)  e  c)  del comma 4 è di competenza del
  comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alle
  lettere  d),   e),   f),   g)  e  m)  del
  medesimo comma 4 è di competenza dello Stato.  L'attuazione
  degli obiettivi previsti alle lettere  h)  del comma 4 e
  a)  del comma 5 è di competenza della regione Veneto,
  mentre l'esecuzione degli interventi previsti alla lettera
  i)  del medesimo comma 4 è di competenza della provincia
  di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della
  conterminazione lagunare.  In relazione all'obiettivo di cui
  alla lettera  e)  del citato comma 4 l'Autorità di bacino
  dell'Alto Adriatico, nei piani di bacini, nei piani stralcio e
  in ogni progetto e intervento, deve garantire il ripristino
  della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere
  che hanno alterato il regime fluviale.
     7.  Per l'attuazione della lettera  b)  del comma 5 il
  Ministro dell'ambiente emana un apposito decreto.
     8.  La valutazione dell'opportunità degli interventi di
  regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui
  alla lettera  m)  del comma 4 nel rispetto delle
  caratteristiche di sperimentabilità, di reversibilità e di
  gradualità, è subordinata alla verifica e valutazione, da
  parte del Comitato di cui all'articolo 6, dei risultati
  ottenuti con la realizzazione delle opere prioritarie e
  preliminari di cui alle lettere  a),   b),   c),
  d),   e)  ed  i)  del comma 4, alla risultanza
  della valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto e
  delle alternative possibili, all'adeguato avanzamento degli
  interventi previsti alle lettere  h)  del comma 4 e
  a)  del comma 5, alla preventiva verifica di un piano
  economico di disponibilità finanziaria temporalizzata, atti a
 
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  garantire l'esecuzione degli interventi prioritari e
  preliminari e di tutti gli altri interventi previsti dal piano
  di bacino e dal programma degli interventi, nonché
  all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni
  di Venezia e di Chioggia ovvero della città metropolitana di
  cui all'articolo 3.
     9.  Il programma degli interventi cui al comma 4 deve,
  altresì, prevedere la manutenzione urbana della città di
  Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e
  strutturali della città d'acqua, attraverso un complesso di
  interventi quali:
         a)  interventi integrati per il risanamento
  igienico ed edilizio della città di Venezia, quali scavo e
  smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e delle
  fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria
  esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e
  razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento
  statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii,
  ed opere di innalzamento delle pavimentazioni delle
  insulae;
         b)  la manutenzione, il restauro, la
  ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di
  immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle
  attività socio-economiche degli interventi e degli
  insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio
  edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali
  università, aziende sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche
  di assistenza e beneficenza (IPAB), fondazioni ed enti
  religiosi, previa convenzione con il comune di Venezia;
         c)  la predisposizione di un piano di sicurezza
  antincendio considerata la particolare struttura urbana ed
  edilizia di Venezia;
         d)  provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei
  canali e nei rii navigabili e per ridurre l'inquinamento dei
  motori e dei combustibili;
         e)  il restauro e la ristrutturazione di edifici
  demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso
  pubblico.  L'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere
  a),   c)  e  d),  è di competenza del comune di
 
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  Venezia.  L'attuazione degli obiettivi previsti alla presente
  lettera è di competenza dello Stato.
     10.  E' compresa nel programma degli interventi anche la
  rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana; al fine
  di assicurare il mantenimento della residenza nel centro
  storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della
  popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo
  economico dell'area veneziana sono previsti i seguenti
  interventi:
         a)  un complesso di misure per incentivare la
  residenza nel centro storico veneziano consistente in
  contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato
  e per l'acquisto della prima casa, l'integrazione del canone
  di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare
  il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel
  trasferimento di immobili ad uso residenziale, le modalità di
  recupero delle unità immobiliare non utilizzate o utilizzabili
  a seguito di opere di restauro;
         b)  l'erogazione di contributi per l'acquisizione
  di aree site nel comune di Venezia da destinare ad
  insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e
  secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;
         c)  la concessione di incentivi e agevolazioni alle
  aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel
  centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per
  recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare
  configurazione urbana della città;
         d)  l'erogazione di contributi per la realizzazione
  di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività
  portuali ed intermodali dell'area veneziana;
         e)  l'erogazione di contributi per il potenziamento
  del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la
  terraferma, con priorità alla mobilità su rotaia con le
 
                              Pag. 10
 
  connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella città
  insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;
         f)  la concessione di incentivi per lo sviluppo di
  attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e
  di produzioni agricole nelle isole;
         g)  la concessione di incentivi per l'insediamento
  di attività ad alto contenuto tecnologico ed
  ecocompatibili.
     11.  L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
  d)  del comma 10 è di competenza dello Stato in accordo
  con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale
  per il porto di Chioggia.  L'attuazione degli obiettivi
  previsti alle lettere  a),   b),   c),   e)  e
  g)  del medesimo comma 10 è di competenza del comune di
  Venezia.  L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
  f)  dello stesso comma 10 è di competenza della provincia
  di Venezia o della città metropolitana, in accordo con i
  comuni di Venezia e di Chioggia.
     12.  L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
  di cui al comma 2, è quello rappresentato dai comuni della
  conterminazione lagunare comprendente:  Venezia, Chioggia,
  Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo,
  Musile di Piave.
     13.  L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
  di cui al comma 4, lettere  f)  e  h),  è quello
  rappresentato dal bacino idrografico immediatamente sversante
  in laguna.
     14.  L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
  di cui al comma 9, lettere  a),   b),   c),
  d)  ed e), e al comma 10, lettere  a),   c)
  ed  e),  è quello delimitato dalla conterminazione
  lagunare, mentre quello di cui al comma 4, lettere  b),
  d)  e  f),  è esteso all'intero comune di Venezia.
     15.  Per gli interventi di competenza del comune di
  Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di
  cui all'articolo 6, in base ai programmi predisposti
  dall'ufficio di piano in accordo con il comune di Chioggia, e
  comunque per un valore non inferiore al 15 per cento
  dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui
  al presente articolo, comma 9.
 
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