| (Finalità e obiettivi).
1. La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è
dichiarata problema di preminente interesse nazionale.
2. La Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente
paesistico, storico, archeologico ed artistico della città di
Venezia e della sua laguna, ne ricostruisce e tutela
l'equilibrio idraulico, fisico e morfologico, ne risana e
preserva l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle
acque rimuovendo le cause e invertendo i processi in atto di
dissesto idraulico fisico e morfologico e di degrado biologico
e chimico e ne assicura la vitalità socio-economica nel quadro
dei princìpi dello sviluppo sostenibile e dell'Agenda 21 e nel
quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale
della regione.
3. Al perseguimento delle finalità di cui al comma 2
concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, lo
Stato, la regione e gli enti locali.
4. La salvaguardia fisica ed ambientale della laguna di
Venezia e dei centri abitati, da attivare attraverso il piano
di bacino e un programma di interventi finalizzati al
riequilibrio e al risanamento di cui all'articolo 7, ha come
obbiettivi principali l'eliminazione o la riduzione dei
fenomeni erosivi, delle acque alte, riducendo i livelli e le
ampiezze di marea, e dell'inquinamento, in particolare
attraverso i seguenti interventi prioritari e preliminari:
a) interventi integrati per insulae di
innalzamento delle parti più basse del centro storico e degli
altri centri abitati dell'estuario, da attuare in connessione
con la manutenzione urbana di cui al comma 9;
b) riduzione a livello normale, relativo
all'equilibrio precedente agli scavi che hanno innescato i
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processi erosivi ancora in atto alla data di entrata in vigore
della presente legge, dei fondali profondamente erosi dalle
correnti nelle bocche di porto nonché nei canali di Malamocco,
di San Niccolò e di Chioggia, assicurando la funzionalità dei
canali di accesso alla portualità lagunare;
c) adeguamento, anche sperimentale, della
configurazione dei moli ai fini del riequilibrio idraulico e
fisico;
d) apertura delle "valli da pesca" all'espansione
di marea e manutenzione della rete dei canali periferici del
bacino lagunare;
e) consolidamento delle difese a mare,
rafforzamento dei marginamenti urbani e ripascimento dei
litorali, in particolare attraverso opere nei bacini fluviali
in grado di ripristinare l'afflusso di sedimenti a mare;
f) interventi diffusi di innesco del ripristino
morfologico dell'ecosistema lagunare;
g) progressiva estromissione del trasporto di
prodotti petroliferi e di suoi derivati dalla laguna;
h) risanamento delle acque della laguna e dei
relativi fondali e sedimenti inquinati, e del bacino
idrografico immediatamente sversante;
i) prevenzione dell'inquinamento atmosferico e
idrico proveniente dalle zone produttive e bonifica dei siti
industriali più degradati;
l) regolamentazione della navigazione in laguna
anche superando le competenze e le normative ordinarie per
ridurre il moto ondoso e l'inquinamento attraverso la
regolamentazione della velocità delle imbarcazioni, della
potenza e del tipo dei motori, del tipo di combustibili e
della forma degli scafi;
m) opere di regolazione dei livelli di marea alle
bocche di porto.
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5. Il programma degli interventi di cui al comma 4 deve
comunque prevedere:
a) interventi di approvvigionamento idrico;
b) istituzione del parco della laguna di
Venezia.
6. L'attuazione degli obiettivi previsti alle lettere
a), b) e c) del comma 4 è di competenza del
comune di Venezia; l'attuazione degli obiettivi previsti alle
lettere d), e), f), g) e m) del
medesimo comma 4 è di competenza dello Stato. L'attuazione
degli obiettivi previsti alle lettere h) del comma 4 e
a) del comma 5 è di competenza della regione Veneto,
mentre l'esecuzione degli interventi previsti alla lettera
i) del medesimo comma 4 è di competenza della provincia
di Venezia, del comune di Venezia e degli altri comuni della
conterminazione lagunare. In relazione all'obiettivo di cui
alla lettera e) del citato comma 4 l'Autorità di bacino
dell'Alto Adriatico, nei piani di bacini, nei piani stralcio e
in ogni progetto e intervento, deve garantire il ripristino
della portata dei sedimenti, interrotta dalle numerose opere
che hanno alterato il regime fluviale.
7. Per l'attuazione della lettera b) del comma 5 il
Ministro dell'ambiente emana un apposito decreto.
8. La valutazione dell'opportunità degli interventi di
regolazione dei flussi di marea alle bocche di porto di cui
alla lettera m) del comma 4 nel rispetto delle
caratteristiche di sperimentabilità, di reversibilità e di
gradualità, è subordinata alla verifica e valutazione, da
parte del Comitato di cui all'articolo 6, dei risultati
ottenuti con la realizzazione delle opere prioritarie e
preliminari di cui alle lettere a), b), c),
d), e) ed i) del comma 4, alla risultanza
della valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto e
delle alternative possibili, all'adeguato avanzamento degli
interventi previsti alle lettere h) del comma 4 e
a) del comma 5, alla preventiva verifica di un piano
economico di disponibilità finanziaria temporalizzata, atti a
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garantire l'esecuzione degli interventi prioritari e
preliminari e di tutti gli altri interventi previsti dal piano
di bacino e dal programma degli interventi, nonché
all'acquisizione del parere della regione Veneto e dei comuni
di Venezia e di Chioggia ovvero della città metropolitana di
cui all'articolo 3.
9. Il programma degli interventi cui al comma 4 deve,
altresì, prevedere la manutenzione urbana della città di
Venezia, considerate le particolari condizioni fisiche e
strutturali della città d'acqua, attraverso un complesso di
interventi quali:
a) interventi integrati per il risanamento
igienico ed edilizio della città di Venezia, quali scavo e
smaltimento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e delle
fondamenta, opere di sistemazione della rete fognaria
esistente con la messa a norma degli scarichi, sistemazione e
razionalizzazione dei sottoservizi a rete, consolidamento
statico degli edifici pubblici e privati prospicienti i rii,
ed opere di innalzamento delle pavimentazioni delle
insulae;
b) la manutenzione, il restauro, la
ristrutturazione, la nuova edificazione e l'acquisizione di
immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle
attività socio-economiche degli interventi e degli
insediamenti urbani lagunari, ovvero interventi sul patrimonio
edilizio di enti pubblici o di interesse pubblico, quali
università, aziende sanitarie locali, ex istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB), fondazioni ed enti
religiosi, previa convenzione con il comune di Venezia;
c) la predisposizione di un piano di sicurezza
antincendio considerata la particolare struttura urbana ed
edilizia di Venezia;
d) provvedimenti per ridurre il moto ondoso nei
canali e nei rii navigabili e per ridurre l'inquinamento dei
motori e dei combustibili;
e) il restauro e la ristrutturazione di edifici
demaniali di carattere storico e artistico destinati all'uso
pubblico. L'attuazione degli obiettivi di cui alle lettere
a), c) e d), è di competenza del comune di
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Venezia. L'attuazione degli obiettivi previsti alla presente
lettera è di competenza dello Stato.
10. E' compresa nel programma degli interventi anche la
rivitalizzazione socio-economica dell'area veneziana; al fine
di assicurare il mantenimento della residenza nel centro
storico di Venezia, invertendo la tendenza all'esodo della
popolazione, e di avviare una nuova fase dello sviluppo
economico dell'area veneziana sono previsti i seguenti
interventi:
a) un complesso di misure per incentivare la
residenza nel centro storico veneziano consistente in
contributi per il restauro del patrimonio immobiliare privato
e per l'acquisto della prima casa, l'integrazione del canone
di locazione per i redditi più bassi, la facoltà di esercitare
il diritto di prelazione da parte del comune di Venezia nel
trasferimento di immobili ad uso residenziale, le modalità di
recupero delle unità immobiliare non utilizzate o utilizzabili
a seguito di opere di restauro;
b) l'erogazione di contributi per l'acquisizione
di aree site nel comune di Venezia da destinare ad
insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e
secondaria delle stesse ed eventuali bonifiche;
c) la concessione di incentivi e agevolazioni alle
aziende pubbliche e private ecocompatibili localizzate nel
centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario per
recuperare il differenziale di costi dovuti alla particolare
configurazione urbana della città;
d) l'erogazione di contributi per la realizzazione
di infrastrutture necessarie allo sviluppo delle attività
portuali ed intermodali dell'area veneziana;
e) l'erogazione di contributi per il potenziamento
del sistema dei collegamenti tra Venezia insulare e la
terraferma, con priorità alla mobilità su rotaia con le
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connesse intermodalità con il trasporto acqueo nella città
insulare e con il trasporto su gomma nell'entroterra;
f) la concessione di incentivi per lo sviluppo di
attività economiche di acquacoltura e per la pesca in laguna e
di produzioni agricole nelle isole;
g) la concessione di incentivi per l'insediamento
di attività ad alto contenuto tecnologico ed
ecocompatibili.
11. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
d) del comma 10 è di competenza dello Stato in accordo
con l'Autorità portuale di Venezia e con l'Azienda speciale
per il porto di Chioggia. L'attuazione degli obiettivi
previsti alle lettere a), b), c), e) e
g) del medesimo comma 10 è di competenza del comune di
Venezia. L'attuazione degli obiettivi previsti alla lettera
f) dello stesso comma 10 è di competenza della provincia
di Venezia o della città metropolitana, in accordo con i
comuni di Venezia e di Chioggia.
12. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
di cui al comma 2, è quello rappresentato dai comuni della
conterminazione lagunare comprendente: Venezia, Chioggia,
Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo,
Musile di Piave.
13. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
di cui al comma 4, lettere f) e h), è quello
rappresentato dal bacino idrografico immediatamente sversante
in laguna.
14. L'ambito territoriale di applicazione degli interventi
di cui al comma 9, lettere a), b), c),
d) ed e), e al comma 10, lettere a), c)
ed e), è quello delimitato dalla conterminazione
lagunare, mentre quello di cui al comma 4, lettere b),
d) e f), è esteso all'intero comune di Venezia.
15. Per gli interventi di competenza del comune di
Chioggia, gli stanziamenti annui sono decisi dal Comitato di
cui all'articolo 6, in base ai programmi predisposti
dall'ufficio di piano in accordo con il comune di Chioggia, e
comunque per un valore non inferiore al 15 per cento
dell'intero finanziamento previsto per gli interventi di cui
al presente articolo, comma 9.
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