| (Bacino speciale integrato
della laguna di Venezia).
1. E' istituito ai sensi della legge 18 maggio 1989,
n.183, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia,
comprendente la laguna stessa e il relativo bacino
scolante.
2. Il Comitato di cui all'articolo 6 individua la
perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'ufficio di piano
di cui all'articolo 7, comma 4, e approva il relativo piano di
riequilibrio idromorfologico e di risanamento elaborato dal
medesimo ufficio di piano in collaborazione con la regione
Veneto.
3. Il piano di bacino è approvato dopo la sua
pubblicazione e le controdeduzioni alle osservazioni nel
Bollettino Ufficiale della regione Veneto.
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