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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65715
DDL5551-0006
Progetto di legge Camera n. 5551 - testo presentato - (DDL13-5551)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5551. TESTIPDL
...C5551.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5551 ZZ13 ZZPD ZZPR
                           (Statuto
                        metropolitano).
     1.  Con deliberazione del consiglio comunale di Venezia,
  dei comuni interessati e del consiglio provinciale di Venezia
  è istituita una apposita assemblea denominata "assemblea
  metropolitana", composta dai rappresentanti dei comuni
  interessati e della provincia di Venezia.  L'assemblea è
  incaricata di adottare una proposta di statuto della città
 
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  metropolitana che disciplini gli assetti territoriali, la
  forma di governo, le funzioni, l'organizzazione ed i rapporti
  fra i comuni aderenti all'area metropolitana e gli altri enti
  locali, ivi comprese eventuali suddivisioni ed aggregazioni
  comunali, e la suddivisione del capoluogo in più comuni.
     2.  L'assemblea metropolitana è composta da un
  rappresentante del comune di Venezia e di ogni altro comune
  componente la città metropolitana, eletti dai rispettivi
  consigli comunale e provinciale.  All'assemblea sono invitati
  cinque presidenti dei consigli di quartiere del comune di
  Venezia, delegati dal consiglio comunale, e il presidente
  della regione o un suo delegato.  L'assemblea è convocata e
  presieduta dal rappresentante del comune di Venezia.
     3.  La proposta di statuto è adottata dall'assemblea
  metropolitana, con la maggioranza degli aventi diritto al voto
  espressa dalla metà più uno dei comuni partecipanti e
  rappresentanti almeno la metà più uno degli abitanti
  complessivi.
     4.  Entro sessanta giorni dalla sua adozione, la proposta
  di statuto, comprensiva di eventuali suddivisioni ed
  aggregazioni comunali e della suddivisione del comune di
  Venezia in più comuni, deve essere discussa e approvata dai
  consigli comunali dei comuni che aderiscono all'area
  metropolitana, a maggioranza assoluta degli eletti.
     5.  Le eventuali modifiche dello statuto sono discusse ed
  approvate dall'assemblea metropolitana entro i sessanta giorni
  successivi alla loro ricezione e il testo, adottato con la
  maggioranza di voti di cui al comma 4, è inviato alla regione
  Veneto.
     6.  La proposta di statuto, definita ai sensi dei commi 4 e
  5, entro novanta giorni dall'adozione, è sottoposta a
  referendum  consultivo nei comuni interessati.  Se la
  proposta riceve il voto favorevole dalla maggioranza dei voti
  validi, espressa nella maggioranza dei comuni partecipanti, la
  quale rappresenti la maggioranza della popolazione dei comuni
  chiamati alla consultazione, entro sessanta giorni
  dall'avvenuta consultazione referendaria il presidente della
 
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  giunta regionale del Veneto, con proprio decreto, istituisce
  la città metropolitana di Venezia.
     7.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il
  Governo, entro ulteriori sessanta giorni, esercita i poteri
  sostitutivi, istituendo, con decreto, la città metropolitana
  di Venezia.
     8.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
  decreto del presidente della giunta regionale del Veneto,
  ovvero del Governo nei casi di cui ai commi 6 e 7, si procede
  alla elezione degli organi della città metropolitana, in base
  alla legge elettorale vigente per il comune capoluogo.
     9.  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
  decreto del presidente della giunta regionale del Veneto,
  ovvero del Governo nei casi di cui ai commi 6 e 7, la regione
  Veneto emana le leggi recanti norme per il trasferimento di
  compiti e di funzioni stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n.
  142, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n.
  59, e dai relativi decreti attuativi.
     10.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il
  Governo, entro novanta giorni, provvede con decreto del
  Presidente della Repubblica ad effettuare il trasferimento di
  compiti e di funzioni e ad indire le elezioni del sindaco
  metropolitano e del consiglio metropolitano.
     11.  La regione Veneto, anche con successivi decreti e in
  accordo con la città metropolitana di Venezia, può trasferire
  alla stessa ulteriori compiti e funzioni di propria
  competenza, corredati dalle adeguate risorse.
 
DATA=990113 FASCID=DDL13-5551 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5551 TOTPAG=0021 TOTDOC=0014 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=027 PAGFIN=0013 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=555100 00 FASCIDC=13DDL5551 SORTNAV=0555100 000 00000 ZZDDLC5551 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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