| (Statuto
metropolitano).
1. Con deliberazione del consiglio comunale di Venezia,
dei comuni interessati e del consiglio provinciale di Venezia
è istituita una apposita assemblea denominata "assemblea
metropolitana", composta dai rappresentanti dei comuni
interessati e della provincia di Venezia. L'assemblea è
incaricata di adottare una proposta di statuto della città
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metropolitana che disciplini gli assetti territoriali, la
forma di governo, le funzioni, l'organizzazione ed i rapporti
fra i comuni aderenti all'area metropolitana e gli altri enti
locali, ivi comprese eventuali suddivisioni ed aggregazioni
comunali, e la suddivisione del capoluogo in più comuni.
2. L'assemblea metropolitana è composta da un
rappresentante del comune di Venezia e di ogni altro comune
componente la città metropolitana, eletti dai rispettivi
consigli comunale e provinciale. All'assemblea sono invitati
cinque presidenti dei consigli di quartiere del comune di
Venezia, delegati dal consiglio comunale, e il presidente
della regione o un suo delegato. L'assemblea è convocata e
presieduta dal rappresentante del comune di Venezia.
3. La proposta di statuto è adottata dall'assemblea
metropolitana, con la maggioranza degli aventi diritto al voto
espressa dalla metà più uno dei comuni partecipanti e
rappresentanti almeno la metà più uno degli abitanti
complessivi.
4. Entro sessanta giorni dalla sua adozione, la proposta
di statuto, comprensiva di eventuali suddivisioni ed
aggregazioni comunali e della suddivisione del comune di
Venezia in più comuni, deve essere discussa e approvata dai
consigli comunali dei comuni che aderiscono all'area
metropolitana, a maggioranza assoluta degli eletti.
5. Le eventuali modifiche dello statuto sono discusse ed
approvate dall'assemblea metropolitana entro i sessanta giorni
successivi alla loro ricezione e il testo, adottato con la
maggioranza di voti di cui al comma 4, è inviato alla regione
Veneto.
6. La proposta di statuto, definita ai sensi dei commi 4 e
5, entro novanta giorni dall'adozione, è sottoposta a
referendum consultivo nei comuni interessati. Se la
proposta riceve il voto favorevole dalla maggioranza dei voti
validi, espressa nella maggioranza dei comuni partecipanti, la
quale rappresenti la maggioranza della popolazione dei comuni
chiamati alla consultazione, entro sessanta giorni
dall'avvenuta consultazione referendaria il presidente della
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giunta regionale del Veneto, con proprio decreto, istituisce
la città metropolitana di Venezia.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il
Governo, entro ulteriori sessanta giorni, esercita i poteri
sostitutivi, istituendo, con decreto, la città metropolitana
di Venezia.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto del presidente della giunta regionale del Veneto,
ovvero del Governo nei casi di cui ai commi 6 e 7, si procede
alla elezione degli organi della città metropolitana, in base
alla legge elettorale vigente per il comune capoluogo.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto del presidente della giunta regionale del Veneto,
ovvero del Governo nei casi di cui ai commi 6 e 7, la regione
Veneto emana le leggi recanti norme per il trasferimento di
compiti e di funzioni stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n.
59, e dai relativi decreti attuativi.
10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il
Governo, entro novanta giorni, provvede con decreto del
Presidente della Repubblica ad effettuare il trasferimento di
compiti e di funzioni e ad indire le elezioni del sindaco
metropolitano e del consiglio metropolitano.
11. La regione Veneto, anche con successivi decreti e in
accordo con la città metropolitana di Venezia, può trasferire
alla stessa ulteriori compiti e funzioni di propria
competenza, corredati dalle adeguate risorse.
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