| (Compiti e funzioni
della città metropolitana).
1. La città metropolitana di Venezia sostituisce la
provincia, di cui acquisisce compiti e funzioni. Alla città
metropolitana sono altresì attribuiti compiti e funzioni
previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dai
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relativi decreti attuativi, dalle disposizioni regionali e da
quanto previsto dallo statuto metropolitano.
2. Qualora la città metropolitana non coincida con il
territorio della provincia di Venezia, la regione Veneto
procede entro sessanta giorni all'istituzione di nuove
province, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia. Decorso inutilmente tale termine, il Governo, entro
sessanta giorni, esercita con decreto i poteri sostitutivi,
provvedendo all'istituzione di nuove province.
3. Per quanto non in contrasto con il presente articolo,
si applicano le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
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