| (Comitato istituzionale
per la salvaguardia di Venezia).
1. E' istituito il Comitato istituzionale per la
salvaguardia di Venezia, di seguito denominato "Comitato",
composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo
presiede, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, dal Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente e da
un rappresentante della giunta regionale del Veneto, dal
presidente della provincia di Venezia e dai sindaci dei comuni
di Venezia e di Chioggia, ovvero dal sindaco e da due
rappresentanti della città metropolitana di Venezia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a
presiedere il Comitato il sindaco del comune di Venezia.
2. Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato
alle acque, che assicura, altresì, attraverso l'ufficio di
piano previsto dall'articolo 7, comma 4, la funzione di
segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'adozione e l'approvazione
del piano del bacino integrato e l'approvazione dei programmi
triennali e annuali degli interventi di attuazione secondo le
modalità di cui agli articoli 2 e 7, l'indirizzo, il
coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli
interventi, nonché la fissazione dei termini perentori entro
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cui ogni ente deve provvedere alle rispettive incombenze, con
possibilità di revoca o di poteri sostitutivi in caso di
inadempienza.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, affinché le
competenti Commissioni parlamentari possano esprimere il
parere prima della data di presentazione del disegno di legge
relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio
annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione
degli interventi di cui alla presente legge, sugli eventuali
ritardi o difficoltà e sulle misure da adottare per
superarli.
5. Il Comitato adotta un regolamento per il suo
funzionamento.
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