| (Piano di bacino
e programma degli interventi).
1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
dall'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Comitato approva il piano di
bacino, da aggiornare ogni cinque anni, secondo le modalità di
cui all'articolo 2, comma 4, approva il primo programma
triennale e annuale degli interventi ad esso coerente e
provvede alla ripartizione per priorità e per settori delle
risorse disponibili.
2. Il piano di bacino adottato è pubblicato per trenta
giorni nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto per le
osservazioni che devono essere presentate entro i successivi
trenta giorni, ed è approvato con le controdeduzioni.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, il
Comitato approva gli indirizzi generali per la redazione del
piano di bacino e del programma degli interventi, nonché il
primo programma annuale degli interventi e provvede alla
relativa ripartizione delle risorse.
4. E' istituito presso il Magistrato alle acque l'ufficio
di piano. Esso ha lo scopo di:
a) predisporre e aggiornare il piano di bacino
secondo le modalità di cui all'articolo 2;
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b) predisporre e aggiornare periodicamente il
programma degli interventi;
c) fissare la tempistica di attuazione degli
interventi in rapporto alle priorità decise dal Comitato sulla
base di programmi triennali di attuazione;
d) porre in essere studi, ricerche e
sperimentazioni riguardanti le opere necessarie alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna nonché, nei casi in
cui il Comitato lo ritenga necessario, progettare parte delle
opere individuate dal programma degli interventi;
e) provvedere alla raccolta e all'elaborazione dei
dati e alla loro divulgazione al pubblico.
5. La pianta organica dell'ufficio di piano è definita dal
Comitato, attraverso appositi concorsi e/o il comando di
personale qualificato proveniente dagli enti locali e di altri
enti pubblici, nonchè di esperti anche esterni alla pubblica
amministrazione. La composizione dell'ufficio deve comunque
garantire le competenze disciplinari necessarie
all'espletamento dei compiti definiti dalla presente legge; in
ogni caso devono essere rappresentate le competenze
pianificatorie, programmatorie, geomorfologiche e
sedimentologiche, idrauliche, ecologiche, biologiche,
botaniche, paesaggistiche, chimiche, tecnologiche, giuridiche
e amministrative. A tale fine, viene in particolare conferito
all'ufficio di piano il personale del Magistrato alle acque
già addetto alla gestione delle leggi speciali per Venezia e
il sistema informativo già predisposto per i dati e le
elaborazioni sulla salvaguardia di Venezia e della laguna, e
il personale e le attrezzature del sistema di coordinamento e
di controllo del Ministero dell'ambiente, istituito in base
all'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n.360, e
successive modificazioni.
6. L'ufficio di piano è diretto da un coordinatore di
grado dirigenziale di comprovata esperienza nelle materie
oggetto della presente legge, nominato dal Presidente del
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Consiglio dei ministri sentiti il sindaco di Venezia e il
presidente della regione Veneto.
7. Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio di
piano, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21
della legge 23 agosto 1988, n.400.
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