| (Norme di attuazione).
1. Per l'attuazione dell'abrogazione stabilita dal
decreto-legge 29 marzo 1995, n.96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,
all'articolo 6- bis, della concessione unitaria,
istituita in base ai commi terzo e quarto dell'articolo 3
della legge 29 novembre 1984, n.798, il Governo disciplina
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge la conclusione dei rapporti giuridici ed economici
ancora in atto, e comunque sorti anteriormente al 31 maggio
1995.
2. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
all'articolo 1, comma 4, lettere h) e i), il
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il parere della regione Veneto, della
provincia di Venezia e del comune di Venezia, emana un decreto
che riunifica tutte le norme di attuazione raccordandole con
la legislazione vigente in materia; fino alla emanazione del
provvedimento restano in vigore le norme contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.962, e
successive modificazioni, nonché le ordinanze e i decreti in
vigore.
3. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
dall'articolo 1, comma 10, lettera a), il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il parere dei comuni di Venezia e di
Chioggia, emana un decreto di attuazione; fino alla emanazione
del provvedimento restano in vigore le norme contenute
nell'articolo 11 della legge 29 novembre 1984, n.798.
4. Per il perseguimento degli obiettivi previsti
dall'articolo 1, comma 10, lettere c) e g), il
Presidente del Consiglio dei ministri emana un decreto, anche
in deroga alla legislazione vigente in materia, ed in
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conformità con le norme dei trattati della Unione europea
sugli aiuti di Stato.
5. Il Progetto integrato rii definito dall'accordo di
programma del 3 agosto 1993, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 5 febbraio 1992, n.139, e il programma degli interventi
integrati per il risanamento igienico- edilizio della città di
Venezia, sono parte integrante dei programmi degli interventi
di cui all'articolo 7 della presente legge.
6. Il Progetto per la valutazione e la gestione della
sicurezza antincendio a Venezia (metodo gri.s.u - programma
Prometeo) predisposto dalla Commissione nominata dal
Ministero dell'interno e il piano per la rete idrica
antincendio del comune di Venezia, sono parte integrante del
programma degli interventi di cui all'articolo 7.
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