| (Accordi di programma
e conferenza di servizi).
1. Qualora il programma degli interventi richieda per la
sua attuazione l'azione integrata e coordinata di
amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i
soggetti citati, il presidente del Comitato, su richiesta di
uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base
alla competenza primaria o prevalente sugli interventi,
promuove la conclusione di accordi di programma.
2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle
azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e
ogni altro adempimento connesso.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il
soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato
di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per
l'approvazione definitiva.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, e successive
modificazioni.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli
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interventi trasmettono i progetti preliminari ai componenti
del Comitato ed agli altri enti competenti a rilasciare
pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta
previsti da leggi statali e regionali.
6. Il soggetto competente alla realizzazione
dell'intervento convoca una conferenza di servizi cui
partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta
i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime
su di essi entro sessanta giorni dalla convocazione.
7. L'approvazione del progetto definitivo, assunta
all'unanimità in base alla legge 7 agosto 1990, n.241, e
comunque in osservanza di quanto previsto dall'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n.127, sostituisce ad ogni effetto
gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni e i nulla osta
previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei
soggetti partecipanti.
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