| (Disposizioni varie).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni della conterminazione lagunare che
abbiano già adeguato la strumentazione urbanistica comunale al
PALAV, possono informare la propria strumentazione urbanistica
in conformità alla legislazione urbanistica nazionale e
regionale vigente. Sino al completamento di tale adeguamento
al PALAV da parte dei comuni, resta in vigore la commissione
per la salvaguardia di Venezia.
2. Il Governo è delegato all'emanazione di decreti
legislativi secondo i princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1, al fine di raggiungere i seguenti
obiettivi:
a) emanare un'unica disciplina della circolazione
acquea e del traffico, e delle relative autorizzazioni,
nell'ambito della laguna di Venezia che persegua i seguenti
obiettivi:
1) disciplinare ogni tipo di traffico con
l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne
rimangono esclusi;
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2) sottoporre alla navigazione interna ogni tipo di
trasporto locale;
3) riservare ai comuni di Venezia e di Chioggia la
regolamentazione della circolazione nei rii e nei canali a
traffico esclusivamente urbano, secondo le rispettive
competenze;
4) individuare un sistema di procedura informatica per
la registrazione unica di tutti i mezzi adibiti alla
navigazione nella laguna di Venezia, nonché un sistema di
individuazione e di rilevamento degli stessi, al fine di
garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;
5) disciplinare le materie inerenti requisiti, titoli
professionali e patenti necessari per l'esercizio dei servizi
di linea e non di linea e in generale per la conduzione dei
mezzi;
6) definire norme concernenti la determinazione e le
caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione
meccanica degli stessi, al fine di limitare il moto ondoso e
le emanazioni inquinanti;
7) individuare le infrazioni e le sanzioni, nonchè
l'attribuzione a tutti gli organi di Polizia della vigilanza
nell'intero ambito lagunare;
8) definire una disciplina transitoria, in ordine ai
titoli amministrativi e professionali per coloro che alla data
del 1^ gennaio 1997 esercitavano legittimamente servizi di
trasporto pubblico di linea e non di linea di persone o cose
nelle acque dell'ambito lagunare;
9) disciplinare le attività di pesca nella laguna;
b) la sospensione ed il rilascio di immobili ad
uso abitazione e la deroga alla normativa della regione Veneto
relativa all'edilizia residenziale pubblica sugli alloggi
finanziati con la legislazione speciale per Venezia;
c) la cessione demaniale di immobili e di aree
ubicati all'interno della conterminazione lagunare e la
possibilità che il comune di Venezia possa esercitare il
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diritto di prelazione sulle aree dismesse di Porto
Marghera.
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