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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65730
DDL5553-0002
Progetto di legge Camera n. 5553 - testo presentato - (DDL13-5553)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5553. TESTIPDL
...C5553.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5553 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - I partiti politici sono
  attualmente in Italia associazioni private senza alcuna
  sostanziale disciplina legale.
     Si può anzi osservare che mentre è assai intensa la
  disciplina legale di diritti "fondamentali" - si pensi
  all'iniziativa economica o alla proprietà privata - e
  parimenti disciplinate risultano essere le facoltà dei
  soggetti privati che esercitano funzioni pubbliche o di
  interesse generale (formazioni sociali, ordini professionali,
  associazioni di categoria, eccetera), viceversa ben scarna, se
  non del tutto insussistente, risulta essere la disciplina dei
  o "sui" partiti politici che appaiono essere  legibus soluti
  nonostante le rilevantissime funzioni pubblicistiche che
  essi svolgono, anche di rango costituzionale.  Anzi, secondo la
  migliore dottrina, i partiti politici sono veri e propri
  pubblici poteri sicché, a maggior ragione, essi dovrebbero
  essere regolati dal diritto.
     Ovviamente non sfugge che la ragione storica del godimento
  di tale particolare  status libertatis,  risiede nella
  necessità di non comprimere le libertà politiche e le sue
  forme di espressione.
     E' anche noto che nell'Assemblea Costituente prevalse
  infine il cosiddetto "complesso del tiranno" sicché il
  dibattito, che pure non mancò, con il contributo di alte
  personalità, si concluse con lo scarno testo dell'attuale
  articolo 49 della Costituzione che riconosce che "Tutti i
  cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti
 
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  per concorrere con metodo democratico a determinare la
  politica nazionale".  Secondo l'interpretazione prevalente per
  "metodo democratico" deve intendersi quello a "rilevanza
  esterna" e non già il profilo attinente al sistema di
  organizzazione interna dei partiti, fermo restando che "quelle
  associazioni che con organizzazione antidemocratica
  perseguissero fini non leciti verrebbero colpite a norma del
  Codice penale nel momento stesso in cui l'azione
  anti-democratica da interna divenisse esterna" (queste le
  conclusioni del relatore onorevole Merlin).
     La scelta fatta dalla Costituente è, come noto, il frutto
  di un compromesso, oggi da rivedere, tra il progetto Mortati,
  che postulava la necessità del metodo democratico anche
  nell'organizzazione "interna" con un controllo dei partiti
  politici da parte di un alto organismo - secondo Mortati
  composto da esponenti del Parlamento, del potere giudiziario e
  dell'università - e la posizione degli onorevoli Togliatti e
  Marchesi, i quali strenuamente si opposero a questa
  impostazione.  Affermò Togliatti: "Domani potrebbe svilupparsi
  un movimento nuovo, anarchico, per esempio.  Io mi domando su
  quali basi si dovrebbe combatterlo.  Sono del parere che
  bisognerebbe combatterlo sul terreno della competizione
  democratica, convincendo gli aderenti al movimento della
  falsità delle loro idee.  Ora non si potrà negargli il diritto
  di esistere e di svilupparsi, solo perché rinuncia al metodo
  democratico".  E' ben ovvio che tali ragioni, comprensibili ma
  non giustificabili neppure nel contesto storico dell'epoca,
  sono oggi inaccettabili e prive di qualsivoglia fondamento
  anche perché è agevole ammettere che un movimento politico
  privo di regole democratiche interne tenderà a trasferire tale
  "metodo" anche nelle istituzioni.  D'altronde fu lo stesso
  relatore alla Costituente onorevole Merlin (vedi Atti
  Assemblea Costituente, Roma, pagina 4162) a concludere il
  dibattito sull'articolo 49 della Costituzione nel modo
  seguente: "Osservo che ognuno di questi articoli esige una
  legge particolare".  Di una tale legge, annunciata già in sede
  di Costituente e mai emanata, vi è dunque bisogno.  Allo stato
  attuale, è infatti innegabile che permanga una profonda
  tensione tra la natura formale, privatistica, dei partiti
  politici e la sostanziale loro realtà di pubblici poteri con
  rilevanti funzioni.  Tale tensione si manifesta in più
  occasioni e momenti: nella disciplina del finanziamento, nei
  rimborsi delle spese per la campagna elettorale, nell'accesso
  ai  mass media  di Stato, ma anche nella selezione delle
  candidature alle cariche pubbliche, nelle garanzie interne per
  gli iscritti, nella disciplina dei bilanci, del patrimonio e
  dell'uso dei simboli, nei rapporti con la pubblica
  amministrazione, nella formazione dei patti di coalizione.
  Questi temi, e le ragioni stesse di una nuova e più
  sistematica riflessione sulla disciplina dei partiti politici,
  sono divenuti acutissimi nella fase della crisi della
  partitocrazia, evidenziata e resa drammatica dai processi di
  Tangentopoli, ma certamente preesistente.
     E' da più parti avvertita l'esigenza di una "nuova
  legalità" non solo dei partiti politici, ossia dei
  comportamenti dei soggetti, ma anche "sui" partiti politici
  attraverso princìpi, regole, indirizzi e forme di controllo in
  grado di offrire un contesto più trasparente e responsabile
  all'azione politica di rilievo pubblicistico.
     Se si vuole un "nuovo patto" tra politica e società civile
  questo passaggio è indispensabile anche per rilanciare la
  funzione costituzionale e sociale dei partiti politici.
     A queste conclusioni era peraltro pervenuta la
  "Commissione Bozzi" che aveva approvato il seguente nuovo
  testo dell'articolo 49 della Costituzione: "Tutti i cittadini
  hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per
  concorrere con strutture e metodi democratici, a determinare
  la politica nazionale.  La legge disciplina il finanziamento
  dei partiti, con riguardo alle loro organizzazioni centrali e
  periferiche e prevede le procedure atte ad assicurare la
  trasparenza e il pubblico controllo del loro stato
  patrimoniale e delle loro fonti di finanziamento.  La legge
  detta altresì disposizioni dirette a garantire la
  partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione
 
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  della volontà politica dei partiti, compresa la designazione
  dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme
  statutarie, la tutela delle minoranze".
     Ma il problema della disciplina dei partiti è stato
  oggetto anche di varie proposte di legge (si pensi al progetto
  presentato da Sturzo al Senato della Repubblica il 16
  settembre 1958) che però non sono state mai approvate dal
  Parlamento.
     Vi sono ora sensibilità nuove e condizioni più favorevoli
  affinché il tema sia ripreso e risolto.
     Già con la proposta di legge presentata il 12 maggio 1998
  (Atto Camera n. 4861), da alcuni parlamentari aderenti al
  Movimento "L'Italia dei Valori", sono stati proposti alcuni
  princìpi per la regolamentazione giuridica dei partiti
  politici.
     Più di recente è stata presentata una più organica
  proposta di legge (Atto Camera n. 5326, d'iniziativa
  dell'onorevole Claudia Mancina) recante "Norme sulla
  democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle
  candidature e sul finanziamento".  Ritengono gli attuali
  proponenti che, ai fini di una più agevole e sollecita
  discussione e approvazione del testo di legge, sia possibile
  assumere come riferimento la proposta di legge citata,
  limitando ad essenziali punti le modifiche innovative del
  testo.
     In sintesi la presente proposta di legge è strutturata nel
  modo seguente:
       l'articolo 1 definisce i requisiti minimi dei partiti
  politici;
       l'articolo 2 disciplina le modalità di registrazione
  degli statuti prevedendo il divieto di partecipazione alle
  competizioni elettorali per i partiti non registrati;
       l'articolo 3 stabilisce i contenuti degli statuti, tra
  cui il rispetto della Costituzione italiana, e i princìpi di
  garanzia per gli iscritti;
       l'articolo 4 disciplina le elezioni primarie;
       gli articoli 5 e 6 prevedono norme sulla stabilità delle
  coalizioni e nuove regole per la presentazione dei partiti
  alle elezioni: i partiti devono depositare, con il simbolo, il
  programma e devono indicare il loro candidato  premier  e
  la coalizione di appartenenza;
       l'articolo 7 riforma la disciplina delle contribuzioni
  ai partiti: è abrogata la legge recante la disposizione che
  prevede la destinazione del 4 per mille ai partiti politici
  (legge 2 gennaio 1997, n. 2); è prevista la deducibilità piena
  del contributo volontario fino a 20 milioni di lire; è
  stabilito un tetto massimo di contributo individuale; sono
  vietate le donazioni ai partiti da parte di società a scopo di
  lucro;
       gli articoli da 8 a 15 prevedono una serie di
  agevolazioni pubbliche ai partiti con esenzioni o riduzioni di
  imposte legate alle attività;
       l'articolo 16 stabilisce la soppressione dei
  finanziamenti a fondo perduto all'editoria di partito
  consentendo invece l'estensione dei mutui agevolati;
       l'articolo 17 individua nella corte d'appello l'organo
  deputato al controllo degli statuti e disciplina le condizioni
  di rendicontazione e di trasparenza per l'accesso alle
  agevolazioni pubbliche;
       l'articolo 18 detta norme sulla corretta tenuta e
  certificazione dei bilanci;
       l'articolo 19 prevede la copertura finanziaria e la
  redazione di un testo unico in materia.
 
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