| (Costituzione dei partiti politici).
1. I cittadini italiani e gli stranieri residenti in
Italia possono liberamente associarsi in partiti politici ai
sensi dell'articolo 49 della Costituzione.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro dei partiti,
previsto dall'articolo 2, i partiti politici nazionali devono
avere almeno 10 mila iscritti, i partiti regionali almeno 5
mila iscritti.
3. Lo statuto dei partiti politici deve prevedere
espressamente la finalità di presentarsi alle elezioni per il
Parlamento nazionale, per il Parlamento europeo o per un
consiglio regionale.
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