| (Registrazione dello statuto).
1. I partiti politici approvano per atto pubblico, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un proprio statuto, che è depositato in un registro dei
partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo
in cui si trova la sede centrale del partito.
2. Eventuali variazioni successive dello statuto devono
essere depositate entro sessanta giorni dalla loro
approvazione.
3. I partiti politici di nuova istituzione devono
depositare lo statuto entro tre mesi dalla loro
costituzione.
4. I partiti politici non iscritti nel registro non
possono partecipare alle elezioni europee, nazionali e
regionali.
5. Le norme della presente legge non si applicano alle
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liste civiche o alle formazioni costituite ai soli fini della
partecipazione al elezioni comunali e provinciali.
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