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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65734
DDL5553-0006
Progetto di legge Camera n. 5553 - testo presentato - (DDL13-5553)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C5553. TESTIPDL
...C5553.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5553 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Princìpi e contenuti obbligatori degli statuti dei
                    partiti politici). 
     1.  Tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in
  Italia hanno diritto di chiedere l'iscrizione ad un partito
  politico e di avere risposta, entro tre mesi, dagli organi
  competenti previsti dallo statuto.  E' sempre ammesso il
  ricorso al giudice ordinario nei confronti del diniego di
  iscrizione o della cancellazione dell'iscritto.
     2.  Lo statuto dei partiti politici deve obbligatoriamente
  indicare:
         a)  il rispetto dei princìpi della Costituzione;
         b)  gli organi dirigenti, le loro competenze e le
  modalità della loro elezione, di primo o di secondo grado, da
  parte di un organo rappresentativo degli iscritti;
         c)  la composizione e la procedura di convocazione
  dell'organo rappresentativo degli iscritti e la sua
  periodicità;
         d)  le procedure richieste per l'approvazione di
  qualunque atto e decisione che impegni la linea politica del
  partito, con la possibilità di formare nuove maggioranze e
  minoranze;
         e)  le modalità della partecipazione delle
  minoranze alle strutture organizzative e comunicative del
  partito, nonché alla ripartizione delle risorse finanziarie di
  cui al comma 3;
         f)  i casi e i motivi per cui può essere deciso lo
  scioglimento di un organo territoriale del partito, nonché la
  procedura di ricorso;
         g)  i diritti e i doveri degli iscritti e i
  relativi organi di garanzia, precisando le modalità che
  assicurano la loro indipendenza rispetto agli organi di
  direzione politica nonché la presenza di soggetti non iscritti
  al partito;
 
                               Pag. 6
 
         h)  le misure disciplinari che possono essere
  adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti
  ad assumerle e le procedure di ricorso da parte degli
  interessati;
         i)  le modalità di selezione dei candidati da
  presentare alle elezioni per il Parlamento europeo, per il
  Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e
  comunali e per le cariche di sindaco e di presidente della
  provincia, in conformità all'articolo 4.
     3.  Le risorse finanziarie disponibili per l'attività
  politica sono ripartite in proporzione determinata tra gli
  organi centrali e le articolazioni territoriali del partito
  politico, con la possibilità di ricorso agli organi di
  garanzia.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5553 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5553 TOTPAG=0016 TOTDOC=0027 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=004 PAGFIN=0006 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=555300 00 FASCIDC=13DDL5553 SORTNAV=0555300 000 00000 ZZDDLC5553 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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