| (Elezioni primarie).
1. I partiti politici che intendano concorrere con la
presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della
Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del
Parlamento europeo, devono promuovere elezioni primarie a
scrutinio segreto tra gli elettori.
2. I criteri e le modalità alle quali i partiti dovranno
attenersi nella convocazione e nella effettuazione delle
elezioni primarie di cui al comma 1 ed i controlli sul
corretto svolgimento delle stesse nell'interesse dei diritti
degli iscritti, degli elettori e del sistema democratico, sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo parere delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
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