| (Norme sulle coalizioni).
1. L'articolo 4 si applica anche alle coalizioni di
partiti e movimenti politici che si presentano alle elezioni
con propri candidati.
2. Al fine di cui al comma 1, la coalizione adotta un
apposito regolamento.
3. Le coalizioni di partiti che concorrono alle elezioni
politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente
al simbolo elettorale della coalizione, il programma
elettorale comune e il nominativo del candidato
premier.
4. Il programma elettorale, sottoscritto dai
rappresentanti dei partiti politici aderenti alla coalizione,
deve contenere i punti politici ritenuti prioritari e
irrinunciabili ai fini dell'azione di governo e quelli che
costituiscono invece indicazioni condivise, su cui sono
ammessi il voto individuale e la decisione a maggioranza
nell'ambito del gruppo o dei gruppi parlamentari facenti parte
della coalizione.
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