| (Norme sulla presentazione dei partiti politici alle
elezioni nazionali e sulla stabilità delle coalizioni).
1. I partiti politici che partecipano alle elezioni
politiche nazionali hanno l'obbligo di depositare, unitamente
al simbolo e alle candidature, il programma elettorale, il
nominativo del candidato premier e l'indicazione
vincolante della coalizione di appartenenza, ove il partito
non consegua da solo la maggioranza degli eletti a livello
nazionale.
2. Quando nel corso della legislatura il candidato
risultato eletto aderisca a coalizione diversa da quella
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indicata, ai sensi del comma 1, in sede di presentazione alle
elezioni, è dichiarato automaticamente decaduto dalla carica
elettiva e sostituito nei modi previsti dalle leggi elettorali
vigenti.
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