| (Norme sul contributo volontario e sulla deducibilità
delle erogazioni liberali in favore dei partiti
politici).
1. La legge 2 gennaio 1997, n. 2, è abrogata.
2. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" l-bis le erogazioni liberali in danaro, di
soggetti individuali e associazioni, fino all'importo di 20
milioni di lire, a favore dei partiti politici registrati".
3. E' vietato il finanziamento dei partiti politici da
parte degli enti pubblici e delle società aventi scopo di
lucro.
4. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita
con l'arresto da sei mesi a quattro anni e con l'ammenda da
1000 a 300 milioni di lire.
5 Gli articoli 13- bis e 91- bis del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono abrogati.
| |