| (Improduttività di reddito degli immobili destinati
all'esercizio del diritto di cui all'articolo 49 della
Costituzione)
1. Al comma 3 dell'articolo 33 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
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dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Non si considerano altresì
produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le
unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate
esclusivamente a sedi di partiti politici per l'esercizio del
diritto di cui all'articolo 49 della Costituzione".
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