| (Esenzione dalle imposte di bollo,
di registro, ipotecarie e catastali).
1. Gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto
necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici
derivanti da legge o da regolamento statale, regionale,
provinciale e comunale sono esenti dalle imposte di bollo,
dalle imposte di registro, di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e da ogni altra tassa e onere di natura fiscale o
amministrativa.
2. Gli acquisti di immobili a favore dei partiti politici,
a qualsiasi titolo effettuati, sono esenti dalle imposte di
registro e dalle imposte ipotecarie e catastali di cui al
testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, a condizione che gli immobili stessi siano destinati a
sedi di partiti politici per un periodo continuativo non
inferiore a dieci anni.
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