| (Esenzione dalla tassa per le occupazioni temporanee di
suolo pubblico per manifestazioni e attività dei partiti
politici).
1. Le occupazioni di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n.507, di durata temporanea non
superiore a trenta giorni, effettuate dai partiti politici per
lo svolgimento della loro attività, non sono soggette alla
tassa di cui al medesimo articolo 38.
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