| (Strutture per manifestazioni pubbliche).
1. I consigli comunali, in base alle norme previste dalla
legge 8 giugno 1990, n.142, prevedono nei loro statuti le
forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture idonee ad
ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici.
2. Gli statuti comunali dettano altresì le disposizioni
generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso
alle strutture di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di
trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
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