| (Norme sui bilanci dei partiti politici).
1. I partiti e i movimenti politici di cui all'articolo 1
hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili nelle forme e
secondo le procedure previste dagli articoli da 2214 a 2220
del codice civile.
2. I partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di
redigere il bilancio secondo il modello delle società di
capitali, nelle forme e secondo le procedure previste dagli
articoli da 2423 a 2429 del codice civile, in quanto
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compatibili con la particolare natura dell'attività svolta.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sono determinati le scritture supplementari che i
partiti e i movimenti politici devono tenere ai sensi del
secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile, nonché i
prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e
della nota integrativa.
4. I documenti di bilancio, certificati da una società di
revisione o da un collegio di revisori contabili iscritti al
registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88,
sono pubblicati in un supplemento speciale della Gazzetta
Ufficiale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
di riferimento.
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