| (Copertura finanziaria
e testo unico).
1. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti
all'applicazione della presente legge si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Ove il limite di spesa derivante dall'applicazione del
comma 1 sia superato, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze, provvede, con proprio decreto, a rideterminare,
per l'esercizio finanziario successivo, la misura delle
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agevolazioni al fine di assicurare il rispetto del limite
stesso.
3. Entro il 31 gennaio 1999, il Governo provvede a riunire
in un testo unico le norme vigenti in materia di finanziamento
dei partiti politici e di rimborsi elettorali.
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