Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65757
DDL5554-0002
Progetto di legge Camera n. 5554 - testo presentato - (DDL13-5554)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5554. TESTIPDL
...C5554.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5554 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Solo chi vive completamente al di
  fuori della società civile può meravigliarsi del crescente
  disgusto dei cittadini nei confronti della politica e dei suoi
  rappresentanti.  Negli ultimi mesi due fatti, apparentemente
  scollegati tra loro, mostrano come tale distacco sia crescente
  e pericoloso per i fondamenti stessi della democrazia; da un
  lato, nelle ultime consultazioni amministrative,
  l'astensionismo ha toccato livelli mai raggiunti; dall'altro
  la nuova legge sul finanziamento pubblico dei partiti (n. 2
  del 1997) ha subito mostrato la corda, con un record negativo
  di appena il 2 per cento di cittadini sottoscrittori.
     A tutto questo il sistema dei partiti - e qui purtroppo
  occorre fare di ogni erba un fascio - ha risposto con un
  progetto arrogante, consistente nel tassare di 4000 lire
  ciascun italiano, neonati compresi, in favore della politica e
  di chiamare tale tassa "rimborso elettorale" allo scopo di
  evitare il disposto referendario del 1993.  Ed è stata tale la
  fretta che il provvedimento è persino privo di un dispositivo
  di copertura finanziaria!
     Si è facili profeti nel prevedere come tale progetto
  allontanerà ancor di più i cittadini dalla politica e darà
  vigore ai demagoghi che contro la funzione e l'esistenza
  stessa dei partiti si scagliano.
     E' davvero amaro osservare come l'ultimo Parlamento della
  prima Repubblica, il Parlamento degli indagati e di
  Tangentopoli, avesse prodotto, in tema di finanziamento
  pubblico ai partiti, un testo decisamente migliore di quello
  prodotto dagli attuali segretari amministrativi dei
  partiti.
     I senatori dell'XI legislatura, nell'imminenza di una
  consultazione referendaria e probabilmente spinti da gravi
  sensi di colpa rispetto ad un'opinione pubblica indignata
  dalle numerose indagini giudiziarie, produssero, nei primi
 
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  mesi del 1993, un progetto nel quale i cardini erano
  rappresentati da:
       1) un avvio del riconoscimento giuridico dei partiti, in
  attuazione, dopo 45 anni, del disposto dell'articolo 49 della
  Costituzione;
       2) un sistema di finanziamento dove il contribuente,
  poteva destinare una quota della propria IRPEF al partito da
  lui prescelto;
       3) il divieto di contribuzione da parte di persone
  giuridiche;
       4) almeno nella prima versione del testo, l'introduzione
  di una serie di servizi (tariffe agevolate, messa a
  disposizione di sale e sedi) in favore dell'attività
  politica.
     Determinante fu l'apporto della sinistra storica che nel
  proprio progetto (senatori Chiarante, Salvi ed altri, A.S. n.
  607 presentato il 15 settembre 1992) ammetteva una serie di
  errori di valutazione quali: l'aver accettato "il tabù della
  gelosa autonomia di ciascun partito per coprire, nei fatti,
  bilanci incompleti, oscuri ed infedeli"; il "...concepire il
  sostegno pubblico alle attività politiche quasi esclusivamente
  come contributo finanziario diretto alle amministrazioni dei
  partiti, sottovalutando l'alternativa dell'offerta di servizi
  adeguati..."; l'aver separato concettualmente e per legge
  l'attività politica dei partiti dalla "...molteplicità di
  altre sedi e forme dell'attività politica dei
  cittadini...".
     Il testo del PDS introduceva numerosi altri correttivi,
  oltre quelli già esaminati, in materia di agevolazioni, di
  attività politica diffusa sul territorio, di partecipazione
  all'attività politica delle donne, di sostegno per i comitati
  promotori dei  referendum.  Venivano inoltre vietati i
  contributi da persone giuridiche estere e, addirittura, i
  mutui agevolati da parte delle banche ai partiti.
     Di tutto questo bagaglio concettuale e normativo, cardine
  di un pensiero "di sinistra" nel quale è fondamentale la
  partecipazione popolare nell'elaborazione delle scelte che
  riguardano tutto il Paese, nulla rimane.
     Per tali motivi presentiamo questo progetto, inteso
  principalmente a riavvicinare i cittadini alla politica e a
  ridar loro l'orgoglio di far parte di un movimento politico,
  quale che sia.
     Punti cardine imprescindibili e per i quali ci batteremo
  sono:
         a)  il riconoscimento giuridico dei partiti
  politici, allo scopo di individuare una responsabilità
  collettiva nei confronti di fatti o atti adottati
  collegialmente;
         b)  l'adozione di un sistema di selezione delle
  candidature, che consenta ad ogni iscritto di scegliere il
  candidato da lui preferito; è appena il caso di sottolineare
  come l'attuale sistema (poche persone che si riuniscono a
  Roma, collegi elettorali scambiati come al mercato, candidati
  calati dall'alto sugli elettori), altro non fa che allontanare
  la partecipazione popolare;
         c)  il divieto di finanziamento da parte di persone
  giuridiche, a rimarcare il fatto che sono i cittadini e non le
  imprese (o quel che è peggio le multinazionali) a fare
  politica, nel rigoroso rispetto dell'articolo 49 della
  Costituzione; a tale divieto si è aggiunto quello di gestione
  di titoli mobiliari, allo scopo di sottolineare il rischio di
  una possibile influenza sull'attività di partito da parte di
  società di cui lo stesso abbia una partecipazione; la norma è
  volutamente provocatoria e potrebbe modificarsi evitando la
  detenzione di pacchetti oltre una certa, minima percentuale,
  ma i rischi di controllo sui partiti o addirittura di
  insider trading  sono crescenti;
         d)  il finanziamento mediante destinazione
  finalizzata del 4 per mille dell'IRPEF; la destinazione è
  palese a sottolineare l'orgoglio che ciascuno di noi dovrebbe
  avere della propria collocazione politica ed anche allo scopo
  di semplificare il lavoro degli uffici finanziari; tuttavia è
  consentita anche una scelta riservata;
         e)  la predisposizione di una serie di servizi e di
  benefici fiscali e tariffari.  Non si è voluto eccedere in
  facilitazioni fiscali sull'IVA, sugli immobili, sugli
  spettacoli per non trasformare i partiti in enti commerciali o
 
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  agenzie immobiliari o di spettacolo o di viaggi.  Le
  facilitazioni consentite sono in definitiva di stretta
  attinenza con l'attività;
         f)  l'accesso a spazi televisivi gratuiti,
  riservati ed autogestiti.
     Infine si è tentato di porre un freno ad un'altro
  scandalo, esploso in questi giorni, relativo all'editoria di
  partito; emblematico è il modo di procedere in questo campo da
  parte del legislatore: l'articolo 3 della legge n. 250 del
  1990, che disponeva i contributi per tale settore, ha subito
  in questi anni numerosissime modificazioni, tutte ben nascoste
  in provvedimenti di altra natura, tutte tendenti ad allargare
  la platea degli aventi diritto, conservando tutti i precedenti
  beneficiari; così accade che un quotidiano romano, ma è solo
  il caso più clamoroso, riceve sei miliardi l'anno essendo,
  senza dichiararlo, l'organo di un partito composto da un unico
  parlamentare!
     Si illustra di seguito il dettaglio delle singole
  disposizioni.
     L'articolo 1 indica i partiti che hanno conseguito una
  rappresentanza nelle Assemblee politiche elettive come i
  destinatari dei benefici della legge.
     L'articolo 2 obbliga i partiti a trasformarsi in
  associazioni riconosciute (articolo 14 del codice civile),
  depositando lo statuto presso la corte d'appello ove si trova
  la sede centrale.  Qualunque associato (l'iscrizione è libera)
  potrà rivolgersi al tribunale per gli atti adottati
  dall'associazione.  Contestualmente i partiti devono presentare
  un regolamento elettorale per la selezione dei candidati, i
  cui principi generali sono dettati dall'articolo 3.
     L'articolo 3 detta disposizioni generali in materia di
  selezione delle candidature, gettando le basi di un futuro
  sistema di elezioni primarie.  Anche qui sono previste
  disposizioni generali, adattabili alla mutevolezza dei sistemi
  elettorali, alle quali ogni singolo partito si adegua come
  meglio crede.  Punti cardine sono: la totale libertà di
  elettorato attivo e passivo di ciascun iscritto; la
  suddivisione degli iscritti in aree territoriali equivalenti
  ai collegi o alle circoscrizioni elettorali; i poteri
  propositivi e di veto degli organi centrali del partito; la
  creazione, in presenza di coalizioni elettorali, di un organo
  che la rappresenti.
     L'articolo 4 prevede la destinazione del 4 per mille
  dell'IRPEF ai partiti, secondo indicazioni preferenziali.  Come
  per l'indicazione dell'8 per mille alle varie confessioni
  religiose, l'indicazione è palese, anche allo scopo di evitare
  difficoltà nell'attribuzione dei fondi.  Tuttavia, ove
  l'elettore lo ritenga, potrà avvalersi di appositi moduli che
  consentano la riservatezza della propria scelta.  Con i
  risultati di questa rilevazione si otterrà una statistica (non
  un sondaggio) non tanto elettorale, quanto dell'affezione dei
  contribuenti verso i propri partiti, con interessanti
  rilevazioni sulle indicazioni preferenziali per partito a
  seconda delle classi di reddito.  Il contributo è versato entro
  il 31 dicembre di ciascun anno ai tesorieri del partito.
     L'articolo 5 contiene le norme relative ai contributi
  volontari delle persone fisiche.  Si è ritenuto opportuno
  graduare la percentuale di deducibilità per fasce di reddito
  da un massimo del 5 per cento per la fascia di reddito più
  bassa ad un minimo dell'1 per cento per la fascia più alta, a
  discrezione del Ministero delle finanze.  L'intento è duplice:
  non gravare le finanze dello Stato con eccessive perdite di
  gettito e "premiare" le classi di reddito più basse.
     L'articolo 6 vieta in tutte le forme i finanziamenti delle
  persone giuridiche pubbliche o private, italiane o estere:
  esso ricalca il testo unificato del Senato dell'XI legislatura
  (eppure era un Parlamento della cosiddetta I Repubblica!).  Il
  comma 2 vieta ai partiti la gestione di titoli mobiliari di
  qualsiasi natura, italiani o esteri.  L'intento di questo
  articolo è in particolar modo di sottolineare la natura dei
  partiti quali aggregati di persone con analoghi intenti o
  ideali, evitando che essi dipendano o si facciano promotori
  degli interessi di potentati economici nazionali o
  sovranazionali.
     L'articolo 7 dispone l'accesso ai servizi dei comuni con
  oltre 50 mila abitanti: sale per riunioni, servizi tipografici
 
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  e di affissione e quant'altro.  Il comma 2 dispone la
  concessione a vario titolo ai partiti di immobili demaniali
  non in uso.  Il testo di questo articolo, come quello del
  successivo, ricalca il testo unificato del Senato della
  Repubblica dell'XI legislatura.
     L'articolo 8 prevede benefici tariffari (telefono, agenzie
  di stampa, poste), riduce l'aliquota IVA per le produzioni
  editoriali, dimezza l'imposta sugli spettacoli, sulla
  pubblicità ed azzera le imposte sull'occupazione temporanea di
  suolo pubblico e sui giochi condotti in luogo pubblico.
  L'articolo in questione dispone inoltre la predisposizione in
  tutti i comuni di spazi di affissione gratuiti.
     L'articolo 9 apre spazi di accesso televisivo diretto ai
  partiti che intendano portare a conoscenza dei cittadini le
  proprie attività o fatti che essi ritengano utile porre
  all'attenzione dell'opinione pubblica.  In tale ambito, nella
  programmazione della concessionaria pubblica, ad ogni partito
  spettano almeno due spazi autogestiti di cinque minuti l'anno
  nelle ore di maggior ascolto.
     L'articolo 10 tenta di porre rimedio al proliferare dei
  giornali di partito, avvenuta tramite una serie di infinite
  modifiche, che però conservavano lo  status
  precedentemente esistente, alla legge di finanziamento
  dell'editoria di partito.  Il testo proposto annulla tutte le
  precedenti situazioni prevedendo finanziamenti per i partiti
  che abbiano conseguito eletti con il proprio simbolo nelle
  elezioni nazionali o europee o, se di nuova costituzione,
  abbiano un proprio gruppo parlamentare o una componente
  strutturata del gruppo misto.
     L'articolo 11 abroga le norme delle precedenti leggi sul
  finanziamento, ivi compresa gran parte della legge 2 gennaio
  1997, n. 2, il cui fallimento è sotto gli occhi di tutti.
  Delle leggi oggetto di abrogazione rimangono solo le norme sui
  contributi elettorali, le norme relative alle sanzioni e le
  disposizioni della citata legge n. 2 relative alla redazione
  dei bilanci.  Pertanto si prevede l'emanazione di un testo
  unico delle norme sul finanziamento dei partiti e sui rimborsi
  elettorali.
     L'articolo 12 provvede alla copertura finanziaria ed al
  piano di restituzione degli anticipi non dovuti percepiti dai
  partiti grazie alla legge n. 2 del 1997.  E' prevista un'ampia
  dotazione di mezzi (200 miliardi), coperti mediante storno
  dagli stanziamenti già disposti dalla legge finanziaria.  Il
  piano di restituzione invece è biennale, allo scopo di
  consentire il rientro di tutte le somme non dovute entro il
  termine della XIII legislatura.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5554 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5554 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0004 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=555400 00 FASCIDC=13DDL5554 SORTNAV=0555400 000 00000 ZZDDLC5554 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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