| (Regolamento per la selezione
delle candidature elettorali).
1. Il regolamento per la selezione delle candidature
elettorali deve prevedere:
a) la possibilità per tutti gli iscritti al
partito di proporre la propria candidatura, salvo gli
impedimenti previsti dallo statuto o dalla legge;
b) la possibilità per tutti gli iscritti di
partecipare, mediante voto espresso in apposite riunioni, alla
scelta dei candidati;
c) la suddivisione delle articolazioni
territoriali del partito secondo le circoscrizioni o i collegi
facenti capo alla consultazione elettorale in oggetto;
d) il potere degli organi centrali del partito di
proporre al voto degli iscritti, in ciascuna suddivisione,
propri aspiranti candidati, nonché il potere di veto nei
confronti degli aspiranti candidati risultati vincenti;
e) la possibilità di ricorso da parte degli
aspiranti candidati agli organi di garanzia del partito.
2. In presenza di coalizioni elettorali hanno diritto di
elettorato attivo e passivo gli iscritti di tutti i partiti
facenti parte della coalizione medesima. I poteri di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 sono riferiti ad un
organo di coalizione appositamente costituito.
3. La selezione delle candidature elettorali deve
concludersi almeno tre giorni prima della presentazione delle
liste o dei candidati.
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