| (Destinazione volontaria di una quota
dell'IRPEF).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, ciascun contribuente può
richiedere che una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche sia destinata al partito
politico da lui indicato, mediante apposizione della propria
firma in apposito riquadro dei modelli di dichiarazione.
2. Se il contribuente intende tutelare la riservatezza
della propria indicazione di preferenza può effettuare la
propria scelta su apposito modello separato. Il Ministro delle
finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina con proprio decreto le modalità di
attuazione delle disposizioni del presente comma a tutela
della riservatezza delle indicazioni preferenziali ivi
previste ed in modo da consentire la possibilità di scelta a
tutte le categorie di contribuenti.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, entro il
31 dicembre di ciascun anno il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica liquida ai
rappresentanti legali dei partiti il contributo di cui al
comma 1, determinato in base alle preferenze dei
contribuenti.
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