| (Contributi volontari delle persone fisiche).
1. I cittadini possono concorrere, a titolo di liberalità,
al finanziamento dei partiti mediante contributi deducibili
dal proprio reddito imponibile nel relativo periodo
d'imposta.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono fissate le percentuali di deducibilità graduate
secondo valori decrescenti a partire dalle classi di reddito
più basse. Le percentuali potranno variare da un valore
massimo del 5 per cento per la classe di reddito più bassa ad
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un valore minimo dell'uno per cento per la classe di reddito
più alta. Con il medesimo decreto sono inoltre dettate le
modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico
dei contribuenti.
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