| (Divieto di contribuzione da parte di persone giuridiche.
Divieto di gestione di titoli mobiliari).
1. Sono vietati i contributi ai partiti politici, ad
esponenti degli stessi ed a candidati, sotto qualsiasi forma
ed in qualsiasi modi erogati, anche indirettamente o sotto
forma di servizi, da parte di persone giuridiche italiane o
estere.
2. E' fatto divieto ai partiti politici, alle loro
articolazioni o a società o organismi ad essi facenti capo, di
gestire azioni, obbligazioni o titoli mobiliari, sotto
qualsiasi forma, di società quotate nelle borse italiane o
estere.
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