| (Servizi e immobili per l'attività dei partiti).
1. I comuni con oltre 50 mila abitanti e le province
assicurano ai partiti politici l'accesso alle strutture ed ai
servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per
manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici e di
affissione a norma dell'articolo 7, comma 5, della legge 8
giugno 1990, n. 142. I servizi e le strutture sono garantiti
compatibilmente con la loro funzionalità ed efficienza.
2. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o
in locazione ai partiti politici beni immobili demaniali o
patrimoniali dello Stato, qualora questi non siano utilizzati
e non se preveda l'utilizzo a breve termine. Gli immobili
devono essere destinati a sedi o essere utilizzati per lo
svolgimento di attività istituzionali dei partiti politici.
Pag. 9
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
indicate le condizioni di locazione di tali beni.
3. L'uso improprio dei locali di cui al comma 2 è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire
10 milioni e con la revoca della concessione o la rescissione
del contratto.
4. L'Amministrazione finanziaria comunica annualmente al
Presidente della Camera dei deputati l'elenco dei
provvedimenti di concessione e dei contratti di locazione di
cui al comma 2 e le eventuali sanzioni irrogate.
| |