| (Messaggi di utilità sociale).
1. E' fatto obbligo alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo di trasmettere i messaggi e le
informazioni che i partiti politici intendano portare a
conoscenza dei cittadini. Tali comunicazioni, da ritenersi di
utilità sociale ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, sono direttamente
gestite dai partiti e devono essere trasmesse nelle ore di
maggior ascolto.
2. La durata di ciascuna comunicazione non può eccedere i
cinque minuti. Ad esse è riservato un massimo dello 0,5 per
cento dell'orario settimanale di trasmissione di ciascuna
rete.
3. A ciascun partito rappresentato nel Parlamento
nazionale o nel Parlamento europeo spettano almeno due
comunicazioni l'anno. Ai partiti rappresentati nel solo ambito
regionale spettano almeno due messaggi l'anno limitatamente
alla regione medesima.
4. Le forme e gli spazi di accesso sono determinati
annualmente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, tenendo
conto della complessiva rappresentanza di ciascun partito.
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