| (Limitazioni al finanziamento dell'editoria di
partito).
1. L'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
Pag. 11
è sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'esercizio finanziario 1999, alle imprese
editrici di quotidiani o periodici che, attraverso esplicita
menzione nella testata, risultino essere organi di partiti,
che siano stati presenti in almeno una circoscrizione
elettorale nelle elezioni per il Parlamento nazionale o per il
Parlamento europeo, con proprie liste o mediante coalizioni
nelle quali era presente il proprio simbolo, ottenendo
l'elezione di almeno un proprio rappresentante, e che, in base
ai regolamenti parlamentari, dispongano di un proprio gruppo
parlamentare o di una propria componente politica in seno al
gruppo misto, è corrisposto:".
| |