| (Abrogazione di norme. Testo unico).
1. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 2 maggio 1974,
n. 195, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo volto a riunire in un testo unico le norme sul
finanziamento dei partiti e sui rimborsi elettorali, sulla
base dei principi e dei criteri direttivi desumibili dalla
presente legge.
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