Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65769
DDL5554-0014
Progetto di legge Camera n. 5554 - testo presentato - (DDL13-5554)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5554. TESTIPDL
...C5554.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5554 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Capertura finanziaria.
                  Clausole di salvaguardia).
     1.  Nei primi tre anni di applicazione della presente
  legge, qualora l'ammontare delle destinazioni preferenziali di
  cui all'articolo 4 superi l'importo di 200 miliardi di lire,
  le somme destinate ad ogni partito sono proporzionalmente
  ridotte sino al raggiungimento del limite indicato.
     2.  All'onere annuo derivante dall'applicazione
  dell'articolo 4, determinato in lire 200 miliardi per ciascuno
 
                              Pag. 12
 
  degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
  Presidenza del Consiglio dei ministri.  Per gli anni successivi
  lo stanziamento è determinato ai sensi del comma 2, lettera
  d),  dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
  in considerazione dell'ammontare delle destinazioni
  preferenziali rilevate nell'esercizio finanziario in corso e
  compatibilmente con i vincoli di bilancio.
     3.  Al mancato gettito derivante dall'applicazione
  dell'articolo 5, determinato in lire 20 miliardi per ciascuno
  degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  dal bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
  previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero medesimo.
     4.  L'ammontare dei contributi eventualmente in eccesso
  ricevuti dai partiti negli anni 1998 e 1999 ai sensi della
  legge 2 gennaio 1997, n. 2, è determinato con decreto del
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, di concerto con il Ministro delle finanze.  Il
  medesimo decreto provvede ad approvare un piano di
  restituzione per gli anni 2000 e 2001, mediante riduzione dei
  trasferimenti dovuti ai sensi del comma 1.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5554 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5554 TOTPAG=0012 TOTDOC=0014 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=025 PAGFIN=0012 RIGFIN=032 UPAG=SI PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=555400 00 FASCIDC=13DDL5554 SORTNAV=0555400 000 00000 ZZDDLC5554 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati