| (Articolazione normativa
della pianificazione).
1. La tutela paesistica è attuata con una specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale relativa alle
seguenti aree:
a) aree vincolate ope legis ai sensi
dell'articolo 82 del decreto del Presidente
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della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, distinte secondo le categorie dei cosiddetti
"beni diffusi";
b) aree sottoposte a vincolo mediante specifici
provvedimenti ministeriali o regionali ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431;
c) aree non altrimenti vincolate, ma ricomprese
nella pianificazione complessiva dei piani territoriali di
coordinamento regionali.
2. Gli obiettivi di tutela si attuano attraverso le due
seguenti forme di pianificazione ambientale, fra loro distinte
ma rigorosamente interrelate:
a) tutela dei beni individui, di cui alla lettera
a) del comma 1, disciplinati al capo II;
b) tutela dei paesaggi, di cui alle lettere
b) e c) del comma 1, disciplinati al capo III.
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