| (Modalità di tutela dei beni individui).
1. Il vincolo imposto in modo automatico per le categorie
dei beni e delle aree elencate all'articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, è individuato dalle fasce o zone di
rispetto, come definite all'articolo 4 della presente legge ed
individuate negli elaborati grafici di cui all'articolo 7,
nell'ambito delle quali si applica la normativa relativa a
ciascuna categoria di beni stabilita al capo II.
2. Il vincolo relativo ad una specifica categoria di beni
può ricomprendere all'interno del suo perimetro una o più
fasce o zone di rispetto relative alle altre categorie di beni
individui; in caso di sovrapposizione di tali vincoli, oltre
alla normativa specifica della categoria cui appartiene il
bene di maggiore estensione, si applica, se compatibile, anche
la normativa relativa
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ai beni individui a sé stanti che in parte lo compongono, in
termini sia di sommatoria che di eventuale loro
sovrapposizione.
3. In caso di contrasto e di difformità tra norme relative
a fasce o zone di rispetto fra loro sovrapposte, prevale la
prescrizione più restrittiva.
4. In caso di contrasto o di difformità tra norme ed
elaborati grafici, di cui all'articolo 7, prevalgono le
indicazioni delle norme.
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