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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65776
DDL5555-0007
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.24 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Definizione dei vincoli
                dei beni ambientali diffusi).
     1.  Sono sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla
  legge 29 giugno 1939, n. 1497, le categorie di beni elencate
  nel presente articolo, che definiscono per ognuna di esse le
  fasce o zone di rispetto comunque valide ai fini della
  individuazione del regime vincolistico, anche in assenza della
  graficizzazione delle singole perimetrazioni dei vincoli
  medesimi, come riportate negli elaborati degli strumenti di
  pianificazione, di cui all'articolo 7 della presente legge.
     2.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  a),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i territori
  costieri, ivi compresi terreni elevati sul mare, sono
  sottoposti a vincolo per una fascia della profondità di 300
  metri dalla linea di battigia.  In considerazione del carattere
  dinamico della linea di battigia, il riferimento cartografico
  per il limite da cui misurare con certezza la fascia di tutela
  è la carta tecnica regionale in scala 1:10.000; qualora la
  citata carta non risulti sufficiente, si deve fare ricorso ad
  eventuali validi rilievi aerofotogrammetrici di maggiore
  dettaglio oppure a mappe catastali in scala 1:2.000 con
  l'aggiornamento dello stato reale dei luoghi, sotto la diretta
  responsabilità di un tecnico abilitato, che sia riferito ad
  elementi comunque fissi, come costruzioni già esistenti,
  alberature o altro.  Le fasce o zone di rispetto individuate
  negli
 
                              Pag. 25
 
  elaborati grafici, di cui all'articolo 7, hanno valore di
  riferimento indicativo certo solo rispetto alla carta tecnica
  su cui siano state riportate e fanno salvi gli aggiornamenti
  dello stato reale dei luoghi, che si rendano necessari a causa
  dell'erosione della linea di battigia.
     3.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i territori
  contermini ai laghi, ivi compresi i terreni su di essi
  elevati, sono sottoposti a vincolo per una fascia della
  profondità di 300 metri dalla linea di battigia.  Nella
  presente categoria di beni sono ricompresi sia i laghi di
  origine naturale, ivi inclusi quelli originati da sorgenti,
  sia gli invasi e gli sbarramenti artificiali aventi carattere
  perenne.  Per il riferimento cartografico da tenere presente ai
  fini dell'individuazione della fascia di tutela si applicano
  le disposizioni del comma 2.
     4.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  c),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i fiumi, i
  torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al
  testo unico emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
  1775, e le relative sponde o piedi degli argini, sono
  sottoposte a vincolo per una fascia di 150 metri ciascuna.
  Nella presente categoria sono ricompresi i corsi d'acqua e
  tutte le sorgenti che risultano iscritte negli elenchi delle
  acque pubbliche riportati nelle  Gazzette Ufficiali;  gli
  aggiornamenti degli elenchi delle acque pubbliche, ai fini sia
  della declassificazione che della classificazione, ai sensi
  del testo unico emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
  1775, sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici e
  devono seguire le procedure previste dalla normativa vigente.
  L'accertamento, nonché l'esatta individuazione cartografica
  dei corsi d'acqua iscritti nei citati elenchi, è di competenza
  degli uffici provinciali del Ministero dei lavori pubblici o
  dell'organo regionale competente, sentito il parere degli
  uffici a competenza statale.  L'esclusione, ai soli fini del
  vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1- quater  del
  decreto-
 
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  legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni,
  si applica esclusivamente per i corsi d'acqua pubblici
  individuati con deliberazione della giunta regionale.  Per il
  riferimento cartografico, in considerazione dell'elemento
  dinamico del limite da cui misurare la fascia di tutela, si
  applicano le disposizioni del comma 2.
     5.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  d),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
  sottoposte a vincolo le montagne della catena alpina per la
  parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare e le montagne
  della catena appenninica e delle isole per la parte eccedente
  1.200 metri sul livello mare.
     6.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  e),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
  sottoposti a vincolo i ghiacciai e i circhi glaciali.
     7.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  f),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
  sottoposti a vincolo gli ambiti territoriali ricompresi
  all'interno delle perimetrazioni dei parchi, ivi compresi i
  territori di protezione esterna laddove come tali individuati,
  e le riserve, sia nazionali che regionali; il vincolo è esteso
  anche alle aree protette non ancora istituite, ma solo
  provvisoriamente individuate.  L'accertamento dell'esatta
  perimetrazione cartografica della presente categoria di beni
  spetta all'assessorato regionale o al Ministero competenti in
  materia.
     8.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  g),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, territori
  coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
  danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
  rimboschimento, sono sottoposti a vincolo per una fascia di 50
  metri lineari dai margini esterni della loro area di sedime.
  Ai fini della individuazione
 
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  di tale categoria di beni, devono intendersi come alberi
  tutte le piante legnose con fusto perenne ben definito che a
  pieno sviluppo presentano un asse principale prevalente sulla
  massa delle ramificazioni, il cui diametro raggiunga almeno i
  5 centimetri ad altezza di petto e la cui altezza sia di
  almeno 5 metri, con i rami che si sviluppano in alto sul
  tronco; sono invece da considerare arbusti le piante legnose
  che si presentano ramificate per lo più sin dalla base e
  assumono un aspetto cespuglioso, nelle quali la massa dei rami
  predomina comunque sull'asse principale e il fusto principale
  non può superare in dimensioni i fusti secondari.  Per
  territori coperti da boschi e foreste devono intendersi
  pertanto tutte le aree formate da soprassuoli di formazioni
  vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche arbustive ed
  erbacee, in equilibrio dinamico evolutivo tra loro,
  costituenti un ecosistema completo che comprenda in via
  principale alberi di una sola o più specie, foglie morte e
  altri detriti vegetali e animali, nonché la fauna e la
  microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio
  stesso.  Si considerano tali i terreni coperti da vegetazione
  rappresentata da essenze di origine naturale o artificiale,
  costituente a maturità un soprassuolo continuo, con grado di
  copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento della
  superficie boscata; si considerano altresì boschi gli
  appezzamenti alberati isolati di qualunque superficie, situati
  ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non
  superiore a 50 metri lineari dai boschi come definiti al
  presente comma, e con densità di copertura delle chiome a
  maturità non inferiore al 20 per cento della superficie
  boscata.  Nella presente categoria di beni paesistici sono
  compresi, altresì, i terreni percorsi o danneggiati dal fuoco,
  i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento, anche se
  temporaneamente nudi, nonché quelli che per interventi
  illegittimi dell'uomo siano temporaneamente privi della
  preesistente vegetazione forestale arborea.  Sono esclusi
  invece dalla presente categoria:  a)  gli impianti di
  colture legnose a rapido accrescimento di origine
  esclusivamente artificiale
 
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  e realizzati con finalità esclusivamente produttive;  b)
  le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta
  eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in
  comprensori di bonifica, o di schermatura igienico-sanitaria
  nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero
  situati nelle pertinenze idrauliche;  c)  le piantagioni
  arboree dei giardini;  d)  i prati ed i pascoli arborati,
  il cui grado di copertura arborea a maturità non sia superiore
  al 50 per cento della superficie e sui quali non siano in atto
  progetti di rimboschimento.  Nei territori boscati, come
  definiti al presente comma, non sono sottoposti a vincolo
  paesaggistico i seguenti interventi, se previsti ed
  autorizzati in base alle norme vigenti in materia: il taglio
  colturale, inteso come taglio di utilizzazione periodica dei
  boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto totale delle
  prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del
  bosco, nonché il taglio volto all'eliminazione selettiva delle
  essenze deperienti sottomesse e/o in soprannumero e delle
  piante danneggiate e colpite da attacchi parassitari; la
  forestazione tesa alla costituzione di nuove superfici boscate
  e alla ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o
  comunque distrutti; opere di bonifica, tese al miglioramento
  del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla
  regimazione delle acque, e alla sistemazione della viabilità
  forestale già esistente; opere di difesa, anche preventiva,
  dal fuoco, quali cinture parafuoco, prese d'acqua, viabilità e
  punti d'avvistamento; opere connesse all'esercizio delle
  attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni
  permanenti dello stato dei luoghi.  E' in ogni caso soggetto al
  regime vincolistico di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
  312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
  n. 431, e all'articolo 82, del decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
  il taglio a raso, con particolare riguardo a quello dei boschi
  d'alto fusto non assestato o di ceduo invecchiato.
     9.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  h),  del decreto del Presidente
 
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  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
  modificazioni, le aree assegnate alle università agrarie e le
  zone gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo
  nell'ambito delle perimetrazioni accertate delle seguenti
  terre: terre assegnate, in liquidazione dei diritti d'uso
  civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva
  alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un
  comune o di una frazione di esso, anche se imputate alla
  titolarità dei citati enti; terre possedute da comuni o
  frazioni di essi, soggette all'esercizio degli usi civici e
  comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
  terre possedute a qualunque titolo da università o
  associazioni agrarie, comunque denominate; terre pervenute
  agli enti medesimi da operazioni, provvedimenti e liquidazioni
  o estinzione di usi civici comunque avvenuti; terre pervenute
  agli enti di cui al presente comma a seguito di scioglimento
  di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione
  nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
  scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi
  dell'articolo 22 della medesima legge; terre pervenute agli
  enti di cui al presente comma da operazioni e provvedimenti di
  liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenuti;
  terre private gravate da usi civici a favore della popolazione
  locale per le quali non sia intervenuta la liquidazione di cui
  agli articoli 5 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n.
  1766.  La permuta di terreni d'uso civico non comporta la
  decadenza del vincolo, che permane non solo sui terreni
  medesimi ma si estende anche su quelli fatti oggetto della
  permuta medesima.  L'accertamento della sussistenza del vincolo
  di cui al presente comma sulle aree di proprietà collettiva
  avviene sulla base delle risultanze delle verifiche demaniali
  depositate presso gli archivi del commissariato dei capoluoghi
  di provincia e degli uffici amministrativi competenti per gli
  usi civici regionali, ritualmente pubblicate, nonché dei
  provvedimenti di assegnazione a categoria commissariali o
  regionali, degli accertamenti recepiti in sentenze passate in
  giudicato o depositate in procedimenti in corso, con
 
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  riconoscimento dei diritti delle popolazioni, oppure, in
  mancanza, alla luce della cartografia regionale o dei dati
  emergenti dalla storia catastale dei terreni, dagli statuti e
  dai regolamenti locali e dai ruoli dei canoni eventualmente
  riscossi.  L'accertamento dell'esistenza delle terre private
  gravate da uso civico avviene sulla base delle decisioni
  passate in giudicato e degli accertamenti peritali depositati
  presso i commissariati dei capoluoghi di provincia e presso
  gli uffici amministrativi regionali o, in mancanza, alla luce
  delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 della legge 16
  giugno 1927, n. 1766, e dell'articolo 1 del regolamento
  approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, annotate
  nell'apposito registro esistente presso i citati organi, di
  cui all'articolo 5 del medesimo regolamento approvato con
  regio decreto n. 332 del 1928, oppure per i terreni con usi in
  esercizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1766
  del 1927, non oggetto di dichiarazione, dagli statuti e dai
  regolamenti locali.  Per le terre oggetto di controversia, le
  normative citate nel periodo precedente cessano di avere
  efficacia con il passaggio in giudicato della decisione
  negativa.
     10.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  i),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
  sottoposte a vincolo le zone umide incluse nell'elenco di cui
  alla convenzione relativa alle zone umide di importanza
  internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
  acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva
  con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
  448, e quelle individuate e dichiarate come tali per atto
  delle autorità pubbliche competenti, ivi comprese quelle
  preposte alla normale disciplina del territorio.  Sono ad ogni
  modo da considerare zone umide, come definite nella citata
  Convenzione di Ramsar, le paludi, gli acquitrini, le torbe,
  oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o
  temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o
  salata, ivi comprese le distese di acqua marina
 
                              Pag. 31
 
  la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i 6
  metri.
     11.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  l),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
  sottoposti a vincolo i vulcani, anche se spenti, per una
  fascia di 50 metri lineari calcolata sia dai crinali dei
  crateri che dalle caldere.
     12.  Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
  m),  del decreto del Presidente della Repubblica 24
  luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
  sottoposte a vincolo le seguenti zone di interesse
  archeologico:  a)  aree già scavate, ruderi anche isolati
  e complessi monumentali conosciuti, per una fascia di 50 metri
  lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al
  perimetro delle rispettive aree di sedime;  b)  aree
  archeologiche composte di parti scavate e parti non scavate o
  con attività progressive di scavo, per una fascia di 50 metri
  lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al
  perimetro delle rispettive aree di sedime;  c)  aree
  archeologiche di frammenti fittili e/o di consistenza ed
  estensione comprovate da fonti bibliograficamente documentate,
  o accertate dalle soprintendenze competenti per territorio,
  per una fascia di 100 metri lineari di rispetto preventivo,
  estesa tutta intorno al loro centro presunto.
     13.  Nella categoria di cui al comma 12 si intendono
  ricompresi tutti i beni di origine italica, etrusca, greca,
  romana e medievale, nonché quelli di interesse paleontologico;
  per l'accertamento dell'esistenza di tale categoria di beni, è
  fatto obbligo di seguire le procedure indicate all'articolo
  10.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0024 RIGINIZ=011 PAGFIN=0031 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=24 PAGEFIN=31 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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