| (Definizione dei vincoli
dei beni ambientali diffusi).
1. Sono sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, le categorie di beni elencate
nel presente articolo, che definiscono per ognuna di esse le
fasce o zone di rispetto comunque valide ai fini della
individuazione del regime vincolistico, anche in assenza della
graficizzazione delle singole perimetrazioni dei vincoli
medesimi, come riportate negli elaborati degli strumenti di
pianificazione, di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i territori
costieri, ivi compresi terreni elevati sul mare, sono
sottoposti a vincolo per una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia. In considerazione del carattere
dinamico della linea di battigia, il riferimento cartografico
per il limite da cui misurare con certezza la fascia di tutela
è la carta tecnica regionale in scala 1:10.000; qualora la
citata carta non risulti sufficiente, si deve fare ricorso ad
eventuali validi rilievi aerofotogrammetrici di maggiore
dettaglio oppure a mappe catastali in scala 1:2.000 con
l'aggiornamento dello stato reale dei luoghi, sotto la diretta
responsabilità di un tecnico abilitato, che sia riferito ad
elementi comunque fissi, come costruzioni già esistenti,
alberature o altro. Le fasce o zone di rispetto individuate
negli
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elaborati grafici, di cui all'articolo 7, hanno valore di
riferimento indicativo certo solo rispetto alla carta tecnica
su cui siano state riportate e fanno salvi gli aggiornamenti
dello stato reale dei luoghi, che si rendano necessari a causa
dell'erosione della linea di battigia.
3. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i territori
contermini ai laghi, ivi compresi i terreni su di essi
elevati, sono sottoposti a vincolo per una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia. Nella
presente categoria di beni sono ricompresi sia i laghi di
origine naturale, ivi inclusi quelli originati da sorgenti,
sia gli invasi e gli sbarramenti artificiali aventi carattere
perenne. Per il riferimento cartografico da tenere presente ai
fini dell'individuazione della fascia di tutela si applicano
le disposizioni del comma 2.
4. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al
testo unico emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini, sono
sottoposte a vincolo per una fascia di 150 metri ciascuna.
Nella presente categoria sono ricompresi i corsi d'acqua e
tutte le sorgenti che risultano iscritte negli elenchi delle
acque pubbliche riportati nelle Gazzette Ufficiali; gli
aggiornamenti degli elenchi delle acque pubbliche, ai fini sia
della declassificazione che della classificazione, ai sensi
del testo unico emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici e
devono seguire le procedure previste dalla normativa vigente.
L'accertamento, nonché l'esatta individuazione cartografica
dei corsi d'acqua iscritti nei citati elenchi, è di competenza
degli uffici provinciali del Ministero dei lavori pubblici o
dell'organo regionale competente, sentito il parere degli
uffici a competenza statale. L'esclusione, ai soli fini del
vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1- quater del
decreto-
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legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e successive modificazioni,
si applica esclusivamente per i corsi d'acqua pubblici
individuati con deliberazione della giunta regionale. Per il
riferimento cartografico, in considerazione dell'elemento
dinamico del limite da cui misurare la fascia di tutela, si
applicano le disposizioni del comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
sottoposte a vincolo le montagne della catena alpina per la
parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare e le montagne
della catena appenninica e delle isole per la parte eccedente
1.200 metri sul livello mare.
6. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
e), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
sottoposti a vincolo i ghiacciai e i circhi glaciali.
7. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
sottoposti a vincolo gli ambiti territoriali ricompresi
all'interno delle perimetrazioni dei parchi, ivi compresi i
territori di protezione esterna laddove come tali individuati,
e le riserve, sia nazionali che regionali; il vincolo è esteso
anche alle aree protette non ancora istituite, ma solo
provvisoriamente individuate. L'accertamento dell'esatta
perimetrazione cartografica della presente categoria di beni
spetta all'assessorato regionale o al Ministero competenti in
materia.
8. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
g), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, territori
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di
rimboschimento, sono sottoposti a vincolo per una fascia di 50
metri lineari dai margini esterni della loro area di sedime.
Ai fini della individuazione
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di tale categoria di beni, devono intendersi come alberi
tutte le piante legnose con fusto perenne ben definito che a
pieno sviluppo presentano un asse principale prevalente sulla
massa delle ramificazioni, il cui diametro raggiunga almeno i
5 centimetri ad altezza di petto e la cui altezza sia di
almeno 5 metri, con i rami che si sviluppano in alto sul
tronco; sono invece da considerare arbusti le piante legnose
che si presentano ramificate per lo più sin dalla base e
assumono un aspetto cespuglioso, nelle quali la massa dei rami
predomina comunque sull'asse principale e il fusto principale
non può superare in dimensioni i fusti secondari. Per
territori coperti da boschi e foreste devono intendersi
pertanto tutte le aree formate da soprassuoli di formazioni
vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche arbustive ed
erbacee, in equilibrio dinamico evolutivo tra loro,
costituenti un ecosistema completo che comprenda in via
principale alberi di una sola o più specie, foglie morte e
altri detriti vegetali e animali, nonché la fauna e la
microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio
stesso. Si considerano tali i terreni coperti da vegetazione
rappresentata da essenze di origine naturale o artificiale,
costituente a maturità un soprassuolo continuo, con grado di
copertura delle chiome non inferiore al 50 per cento della
superficie boscata; si considerano altresì boschi gli
appezzamenti alberati isolati di qualunque superficie, situati
ad una distanza, misurata fra i margini più vicini, non
superiore a 50 metri lineari dai boschi come definiti al
presente comma, e con densità di copertura delle chiome a
maturità non inferiore al 20 per cento della superficie
boscata. Nella presente categoria di beni paesistici sono
compresi, altresì, i terreni percorsi o danneggiati dal fuoco,
i terreni soggetti a vincolo di rimboschimento, anche se
temporaneamente nudi, nonché quelli che per interventi
illegittimi dell'uomo siano temporaneamente privi della
preesistente vegetazione forestale arborea. Sono esclusi
invece dalla presente categoria: a) gli impianti di
colture legnose a rapido accrescimento di origine
esclusivamente artificiale
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e realizzati con finalità esclusivamente produttive; b)
le piante sparse, i filari e le fasce alberate, fatta
eccezione per quelle che assolvono a funzioni frangivento in
comprensori di bonifica, o di schermatura igienico-sanitaria
nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi, ovvero
situati nelle pertinenze idrauliche; c) le piantagioni
arboree dei giardini; d) i prati ed i pascoli arborati,
il cui grado di copertura arborea a maturità non sia superiore
al 50 per cento della superficie e sui quali non siano in atto
progetti di rimboschimento. Nei territori boscati, come
definiti al presente comma, non sono sottoposti a vincolo
paesaggistico i seguenti interventi, se previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia: il taglio
colturale, inteso come taglio di utilizzazione periodica dei
boschi cedui, purché sia eseguito nel rispetto totale delle
prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del
bosco, nonché il taglio volto all'eliminazione selettiva delle
essenze deperienti sottomesse e/o in soprannumero e delle
piante danneggiate e colpite da attacchi parassitari; la
forestazione tesa alla costituzione di nuove superfici boscate
e alla ricostituzione di patrimoni boschivi tagliati o
comunque distrutti; opere di bonifica, tese al miglioramento
del patrimonio boschivo per quantità e specie, alla
regimazione delle acque, e alla sistemazione della viabilità
forestale già esistente; opere di difesa, anche preventiva,
dal fuoco, quali cinture parafuoco, prese d'acqua, viabilità e
punti d'avvistamento; opere connesse all'esercizio delle
attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi. E' in ogni caso soggetto al
regime vincolistico di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, e all'articolo 82, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
il taglio a raso, con particolare riguardo a quello dei boschi
d'alto fusto non assestato o di ceduo invecchiato.
9. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
h), del decreto del Presidente
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della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, le aree assegnate alle università agrarie e le
zone gravate da usi civici sono sottoposte a vincolo
nell'ambito delle perimetrazioni accertate delle seguenti
terre: terre assegnate, in liquidazione dei diritti d'uso
civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva
alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un
comune o di una frazione di esso, anche se imputate alla
titolarità dei citati enti; terre possedute da comuni o
frazioni di essi, soggette all'esercizio degli usi civici e
comunque oggetto di dominio collettivo delle popolazioni;
terre possedute a qualunque titolo da università o
associazioni agrarie, comunque denominate; terre pervenute
agli enti medesimi da operazioni, provvedimenti e liquidazioni
o estinzione di usi civici comunque avvenuti; terre pervenute
agli enti di cui al presente comma a seguito di scioglimento
di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione
nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766,
scioglimento di associazioni agrarie, acquisto ai sensi
dell'articolo 22 della medesima legge; terre pervenute agli
enti di cui al presente comma da operazioni e provvedimenti di
liquidazione o estinzione di usi civici comunque avvenuti;
terre private gravate da usi civici a favore della popolazione
locale per le quali non sia intervenuta la liquidazione di cui
agli articoli 5 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n.
1766. La permuta di terreni d'uso civico non comporta la
decadenza del vincolo, che permane non solo sui terreni
medesimi ma si estende anche su quelli fatti oggetto della
permuta medesima. L'accertamento della sussistenza del vincolo
di cui al presente comma sulle aree di proprietà collettiva
avviene sulla base delle risultanze delle verifiche demaniali
depositate presso gli archivi del commissariato dei capoluoghi
di provincia e degli uffici amministrativi competenti per gli
usi civici regionali, ritualmente pubblicate, nonché dei
provvedimenti di assegnazione a categoria commissariali o
regionali, degli accertamenti recepiti in sentenze passate in
giudicato o depositate in procedimenti in corso, con
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riconoscimento dei diritti delle popolazioni, oppure, in
mancanza, alla luce della cartografia regionale o dei dati
emergenti dalla storia catastale dei terreni, dagli statuti e
dai regolamenti locali e dai ruoli dei canoni eventualmente
riscossi. L'accertamento dell'esistenza delle terre private
gravate da uso civico avviene sulla base delle decisioni
passate in giudicato e degli accertamenti peritali depositati
presso i commissariati dei capoluoghi di provincia e presso
gli uffici amministrativi regionali o, in mancanza, alla luce
delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 della legge 16
giugno 1927, n. 1766, e dell'articolo 1 del regolamento
approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, annotate
nell'apposito registro esistente presso i citati organi, di
cui all'articolo 5 del medesimo regolamento approvato con
regio decreto n. 332 del 1928, oppure per i terreni con usi in
esercizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1766
del 1927, non oggetto di dichiarazione, dagli statuti e dai
regolamenti locali. Per le terre oggetto di controversia, le
normative citate nel periodo precedente cessano di avere
efficacia con il passaggio in giudicato della decisione
negativa.
10. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
i), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
sottoposte a vincolo le zone umide incluse nell'elenco di cui
alla convenzione relativa alle zone umide di importanza
internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448, e quelle individuate e dichiarate come tali per atto
delle autorità pubbliche competenti, ivi comprese quelle
preposte alla normale disciplina del territorio. Sono ad ogni
modo da considerare zone umide, come definite nella citata
Convenzione di Ramsar, le paludi, gli acquitrini, le torbe,
oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o
temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o
salata, ivi comprese le distese di acqua marina
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la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i 6
metri.
11. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
l), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
sottoposti a vincolo i vulcani, anche se spenti, per una
fascia di 50 metri lineari calcolata sia dai crinali dei
crateri che dalle caldere.
12. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera
m), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sono
sottoposte a vincolo le seguenti zone di interesse
archeologico: a) aree già scavate, ruderi anche isolati
e complessi monumentali conosciuti, per una fascia di 50 metri
lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al
perimetro delle rispettive aree di sedime; b) aree
archeologiche composte di parti scavate e parti non scavate o
con attività progressive di scavo, per una fascia di 50 metri
lineari di rispetto assoluto, estesa tutta intorno al
perimetro delle rispettive aree di sedime; c) aree
archeologiche di frammenti fittili e/o di consistenza ed
estensione comprovate da fonti bibliograficamente documentate,
o accertate dalle soprintendenze competenti per territorio,
per una fascia di 100 metri lineari di rispetto preventivo,
estesa tutta intorno al loro centro presunto.
13. Nella categoria di cui al comma 12 si intendono
ricompresi tutti i beni di origine italica, etrusca, greca,
romana e medievale, nonché quelli di interesse paleontologico;
per l'accertamento dell'esistenza di tale categoria di beni, è
fatto obbligo di seguire le procedure indicate all'articolo
10.
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