| (Modalità di tutela delle aree vincolate
con provvedimenti specifici).
1. La tutela delle aree sottoposte a vincolo mediante
decreti ministeriali e/o delibere regionali, ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e degli articoli 82,
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quinto comma, lettera m), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, 1- ter e 1- quinquies del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, si applica in modo disgiunto
nell'ambito di ognuna delle quattro zone di tutela così come
definite al capo III della presente legge ed individuate negli
elaborati grafici di cui all'articolo 7, secondo la
corrispondente normativa stabilita per ognuna di esse al capo
III.
2. Le zone di tutela ricomprendono al loro interno una o
più delle fasce o zone di rispetto delle categorie dei beni
individui diffusi, di cui all'articolo 3; in tali aree,
comunque interessate da una sovrapposizione di vincoli, si
applicano entrambe le norme, se compatibili.
3. Per le aree protette, nazionali e regionali,
provvisoriamente individuate con specifici decreti
ministeriali e con apposite deliberazioni della giunta
regionale, ovvero definitivamente istituite con provvedimento
statale o con legge regionale, la tutela si applica in
particolare nell'ambito delle fasce o zone di rispetto delle
singole categorie dei beni che le compongono, ed in generale
nell'ambito delle quattro zone di tutela di cui al comma 1.
Dalla data di entrata in vigore del piano di assetto o
dell'area protetta, di cui all'articolo 16, comma 1, la tutela
si applica nell'ambito delle zone di tutela individuate dal
piano di assetto medesimo, secondo la normativa d'uso e di
valorizzazione ambientale in esso stabilita.
4. In caso di contrasto e di difformità tra norme relative
alle zone di tutela delle zone vincolate e norme relative alle
fasce o zone di rispetto di beni individui diffusi, cui le
prime si sovrappongono, prevale la prescrizione più
restrittiva.
5. In caso di contrasto o di difformità tra norme ed
elaborati grafici, prevalgono le indicazioni delle norme.
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