Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65778
DDL5555-0009
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Strumenti di tutela paesistica, loro contenuti e relativo
  campo di applicazione).
     1.  La tutela paesistica si attua nell'ambito delle aree di
  cui all'articolo 2 mediante
 
                              Pag. 33
 
  i seguenti strumenti di pianificazione:
         a)  piano territoriale paesistico;
         b)  piano urbanistico-territoriale, con specifica
  considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
     2.  In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 5
  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'articolo 23 del
  relativo regolamento per l'applicazione, emanato con regio
  decreto 3 giugno 1940, n. 1357, il piano territoriale
  paesistico ed il piano urbanistico-territoriale definiscono,
  oltre alle altre discipline dirette a tutelare i valori
  ambientali:
         a)  le zone di rispetto;
         b)  il rapporto fra aree libere ed aree
  fabbricabili;
         c)  le norme per i diversi tipi di costruzioni;
         d)  la distribuzione ed il vario allineamento dei
  fabbricati;
         e)  le istruzioni per la scelta e la varia
  distribuzione della flora.
     3.  Il piano territoriale paesistico estende il suo campo
  di applicazione esclusivamente ai seguenti vincoli:
         a)  aree vincolate  ope legis  ai sensi
  dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica
  24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i
  cosiddetti "beni ambientali diffusi";
         b)  aree sottoposte a specifici vincoli paesistici,
  ovvero dichiarazioni di notevole interesse pubblico, imposti
  con decreti ministeriali e/o delibere regionali ai sensi della
  legge n. 1497 del 1939 e degli articoli 82, quinto comma,
  lettera  m),  del decreto del Presidente della Repubblica
  24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
  1- ter  e 1- quinquies  del decreto-legge 27 giugno
  1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
 
                              Pag. 34
 
  dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
     4.  Il piano urbanistico-territoriale, con specifica
  considerazione dei valori paesistici ed ambientali, estende il
  suo campo di applicazione a tutti i subambiti in cui sia stato
  eventualmente suddiviso un intero territorio regionale ai fini
  della redazione dei piani territoriali di coordinamento, e
  ricomprende al suo interno, oltre alle aree vincolate di cui
  al comma 3, anche le aree di interconnessione non soggette a
  nessun regime vincolistico.
     5.  I piani territoriali paesistici ed i piani
  urbanistico-territoriali, ancorché soltanto adottati,
  costituiscono parte integrante dell'eventuale quadro regionale
  di riferimento territoriale.
     6.  I piani territoriali paesistici adottati dalle giunte
  regionali prima della data di entrata in vigore della presente
  legge, nonché quelli già approvati dai consigli regionali,
  possono estendere il loro campo di applicazione agli stessi
  ambiti del piano urbanistico-territoriale, di cui al comma 4;
  in tale caso la loro normativa d'uso e di valorizzazione
  ambientale ha valore di prescrizione cogente per gli strumenti
  urbanistici generali dei comuni solo nell'ambito delle aree
  vincolate, di cui al comma 3, lettere  a)  e  b),
  mentre assume valore di indirizzo nelle rimanenti aree, non
  soggette a nessun regime vincolistico.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=037 PAGFIN=0034 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=34 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati