| (Strumenti di tutela paesistica, loro contenuti e relativo
campo di applicazione).
1. La tutela paesistica si attua nell'ambito delle aree di
cui all'articolo 2 mediante
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i seguenti strumenti di pianificazione:
a) piano territoriale paesistico;
b) piano urbanistico-territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
2. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 5
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'articolo 23 del
relativo regolamento per l'applicazione, emanato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357, il piano territoriale
paesistico ed il piano urbanistico-territoriale definiscono,
oltre alle altre discipline dirette a tutelare i valori
ambientali:
a) le zone di rispetto;
b) il rapporto fra aree libere ed aree
fabbricabili;
c) le norme per i diversi tipi di costruzioni;
d) la distribuzione ed il vario allineamento dei
fabbricati;
e) le istruzioni per la scelta e la varia
distribuzione della flora.
3. Il piano territoriale paesistico estende il suo campo
di applicazione esclusivamente ai seguenti vincoli:
a) aree vincolate ope legis ai sensi
dell'articolo 82, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, i
cosiddetti "beni ambientali diffusi";
b) aree sottoposte a specifici vincoli paesistici,
ovvero dichiarazioni di notevole interesse pubblico, imposti
con decreti ministeriali e/o delibere regionali ai sensi della
legge n. 1497 del 1939 e degli articoli 82, quinto comma,
lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
1- ter e 1- quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
4. Il piano urbanistico-territoriale, con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali, estende il
suo campo di applicazione a tutti i subambiti in cui sia stato
eventualmente suddiviso un intero territorio regionale ai fini
della redazione dei piani territoriali di coordinamento, e
ricomprende al suo interno, oltre alle aree vincolate di cui
al comma 3, anche le aree di interconnessione non soggette a
nessun regime vincolistico.
5. I piani territoriali paesistici ed i piani
urbanistico-territoriali, ancorché soltanto adottati,
costituiscono parte integrante dell'eventuale quadro regionale
di riferimento territoriale.
6. I piani territoriali paesistici adottati dalle giunte
regionali prima della data di entrata in vigore della presente
legge, nonché quelli già approvati dai consigli regionali,
possono estendere il loro campo di applicazione agli stessi
ambiti del piano urbanistico-territoriale, di cui al comma 4;
in tale caso la loro normativa d'uso e di valorizzazione
ambientale ha valore di prescrizione cogente per gli strumenti
urbanistici generali dei comuni solo nell'ambito delle aree
vincolate, di cui al comma 3, lettere a) e b),
mentre assume valore di indirizzo nelle rimanenti aree, non
soggette a nessun regime vincolistico.
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