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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65779
DDL5555-0010
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.34 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Elaborati degli strumenti di pianificazione).
     1.  Il piano territoriale paesistico ed il piano
  urbanistico-territoriale, di cui all'articolo 6, sono
  costituiti da una relazione, dalle norme di attuazione e dai
  seguenti elaborati grafici:
         a)  elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000, a
  carattere analitico e ricognitivo, contenenti la
  graficizzazione dei perimetri dei vincoli derivanti dalla
  legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno
  1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8
  agosto 1985, n. 431,
 
                              Pag. 35
 
  nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
  1977, n. 616, e successive modificazioni;
         b)  elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000,
  contenenti la graficizzazione delle diverse zone di tutela.
     2.  I piani di cui al comma 1 possono essere costituiti
  anche da altri elaborati grafici, riguardanti aspetti
  progettuali sia di dettaglio che di sintesi.
     3.  Le norme di attuazione di cui al comma 1 devono essere
  redatte in conformità alla presente legge e possono contenere
  prescrizioni più restrittive; in caso di contrasto o
  difformità tra le disposizioni dettate dalla presente legge e
  le norme dei piani territoriali paesistici precedentemente
  adottati o approvati, prevale la prescrizione più
  restrittiva.
     4.  Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, i piani territoriali paesistici,
  adottati o approvati, devono essere definitivamente approvati
  o adeguati alle norme della presente legge; entro lo stesso
  termine gli elaborati grafici di tutti gli strumenti di
  pianificazione, adottati o approvati, devono essere riportati
  sulla carta tecnica regionale, in scala 1:10.000, ed entrare a
  far parte del sistema informativo territoriale di ogni
  regione, a disposizione di tutte le province ed i comuni della
  regione medesima.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0034 RIGINIZ=026 PAGFIN=0035 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=34 PAGEFIN=35 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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