| (Elaborati degli strumenti di pianificazione).
1. Il piano territoriale paesistico ed il piano
urbanistico-territoriale, di cui all'articolo 6, sono
costituiti da una relazione, dalle norme di attuazione e dai
seguenti elaborati grafici:
a) elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000, a
carattere analitico e ricognitivo, contenenti la
graficizzazione dei perimetri dei vincoli derivanti dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8
agosto 1985, n. 431,
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nonché del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni;
b) elaborati in scala 1:25.000 o 1:10.000,
contenenti la graficizzazione delle diverse zone di tutela.
2. I piani di cui al comma 1 possono essere costituiti
anche da altri elaborati grafici, riguardanti aspetti
progettuali sia di dettaglio che di sintesi.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 1 devono essere
redatte in conformità alla presente legge e possono contenere
prescrizioni più restrittive; in caso di contrasto o
difformità tra le disposizioni dettate dalla presente legge e
le norme dei piani territoriali paesistici precedentemente
adottati o approvati, prevale la prescrizione più
restrittiva.
4. Entro e non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i piani territoriali paesistici,
adottati o approvati, devono essere definitivamente approvati
o adeguati alle norme della presente legge; entro lo stesso
termine gli elaborati grafici di tutti gli strumenti di
pianificazione, adottati o approvati, devono essere riportati
sulla carta tecnica regionale, in scala 1:10.000, ed entrare a
far parte del sistema informativo territoriale di ogni
regione, a disposizione di tutte le province ed i comuni della
regione medesima.
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