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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65780
DDL5555-0011
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Formazione ed approvazione
  degli strumenti di pianificazione paesistica).
     1.  Le giunte regionali, sulla base delle finalità e degli
  obiettivi della presente legge, tenendo conto di eventuali
  contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalle città
  metropolitane, dai comuni e da altre istituzioni allo scopo
  interessate, predispongono ed adottano il progetto dei piani
  territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali,
  di cui all'articolo 6.
     2.  Della adozione dei piani di cui al comma 1 da parte dei
  consigli regionali,
 
                              Pag. 36
 
  divenuta esecutiva la relativa deliberazione, è dato avviso
  nel Bollettino Ufficiale della regione, nella  Gazzetta
  Ufficiale  su almeno quattro quotidiani a diffusione nella
  regione; nell'avviso devono essere indicati, fra l'altro, le
  sedi ove è possibile prendere visione dei piani ed il termine
  e l'organo cui presentare eventuali osservazioni.
     3.  Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui
  al comma 2, copia dei piani è trasmessa a ciascuna provincia,
  alle città metropolitane ed ai comuni ove i piani devono
  essere subito depositati per sessanta giorni consecutivi,
  durante i quali chiunque nelle ore d'ufficio può prenderne
  visione.
     4.  Copia dei piani è trasmessa, altresì, alle
  amministrazioni statali interessate e alle regioni contermini,
  nonché ai soggetti istituzionalmente competenti in materia di
  tutela paesistica; i soggetti citati possono inviare alla
  regione osservazioni e proposte.
     5.  Fino a trenta giorni successivi alla scadenza del
  periodo di deposito, stabilito al comma 3, chiunque può
  presentare osservazioni esclusivamente alla provincia
  competente per territorio o alla città metropolitana;
  analogamente, possono presentare osservazioni i comuni, le
  comunità montane e gli enti di gestione delle aree
  protette.
     6.  Le province e le città metropolitane svolgono
  consultazioni con comuni, comunità montane, enti pubblici e
  organizzazioni rappresentative a livello locale di categorie
  interessate.
     7.  Entro il termine perentorio di sessanta giorni,
  decorrenti dalla scadenza del termine stabilito al comma 5, le
  province e le città metropolitane trasmettono alla giunta
  regionale ed al competente assessorato regionale il proprio
  parere in merito ai piani, inviando altresì una relazione
  nella quale sono sintetizzate tutte le osservazioni e le
  proposte presentate, coordinate sulla base di proprie
  specifiche valutazioni.
     8.  Decorso il termine stabilito al comma 7, la giunta
  regionale, sentito il comitato regionale per il territorio, si
  pronuncia sui
 
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  pareri e sulle relazioni pervenuti, nonché sulle osservazioni
  e segnalazioni trasmesse dagli enti e dai soggetti indicati al
  comma 4, definendo eventuali proposte di modifiche e
  integrazioni dei piani adottati dal consiglio regionale.
     9.  La giunta regionale, ove lo ritenga opportuno, promuove
  conferenze di servizio e procede a consultazioni con organismi
  di rappresentanza di interessi ambientalistici, culturali,
  sociali, economici, sindacali e professionali.
     10.  Entro il termine massimo di dieci mesi, decorrente
  dalla data di esecutività della delibera di adozione, i piani
  completi di tutti gli elaborati ed atti devono essere
  trasmessi dalla giunta regionale al consiglio regionale, anche
  se non sia ancora concluso l' iter  indicato nel presente
  articolo, purché comunque decorsi i termini fissati ai commi
  3, 5 e 7.
     11.  I piani sono approvati con deliberazione del consiglio
  regionale entro novanta giorni successivi al loro
  ricevimento.
     12.  La delibera di approvazione dei piani, una volta
  divenuta esecutiva, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
  della regione, unitamente agli elaborati strettamente
  necessari; della approvazione è data notizia con avviso
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  e su almeno quattro
  quotidiani a diffusione nella regione.
     13.  Copia dei piani approvati è notificata a ciascuna
  provincia ed alle città metropolitane, che provvedono a darne
  comunicazione ai comuni ed alle comunità montane, nonché alle
  altre istituzioni pubbliche interessate; copia dei piani è
  trasmessa dalle regioni anche alle amministrazioni statali
  competenti, alle regioni contermini ed agli enti
  interessati.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0035 RIGINIZ=026 PAGFIN=0037 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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