| (Formazione ed approvazione
degli strumenti di pianificazione paesistica).
1. Le giunte regionali, sulla base delle finalità e degli
obiettivi della presente legge, tenendo conto di eventuali
contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalle città
metropolitane, dai comuni e da altre istituzioni allo scopo
interessate, predispongono ed adottano il progetto dei piani
territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali,
di cui all'articolo 6.
2. Della adozione dei piani di cui al comma 1 da parte dei
consigli regionali,
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divenuta esecutiva la relativa deliberazione, è dato avviso
nel Bollettino Ufficiale della regione, nella Gazzetta
Ufficiale su almeno quattro quotidiani a diffusione nella
regione; nell'avviso devono essere indicati, fra l'altro, le
sedi ove è possibile prendere visione dei piani ed il termine
e l'organo cui presentare eventuali osservazioni.
3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui
al comma 2, copia dei piani è trasmessa a ciascuna provincia,
alle città metropolitane ed ai comuni ove i piani devono
essere subito depositati per sessanta giorni consecutivi,
durante i quali chiunque nelle ore d'ufficio può prenderne
visione.
4. Copia dei piani è trasmessa, altresì, alle
amministrazioni statali interessate e alle regioni contermini,
nonché ai soggetti istituzionalmente competenti in materia di
tutela paesistica; i soggetti citati possono inviare alla
regione osservazioni e proposte.
5. Fino a trenta giorni successivi alla scadenza del
periodo di deposito, stabilito al comma 3, chiunque può
presentare osservazioni esclusivamente alla provincia
competente per territorio o alla città metropolitana;
analogamente, possono presentare osservazioni i comuni, le
comunità montane e gli enti di gestione delle aree
protette.
6. Le province e le città metropolitane svolgono
consultazioni con comuni, comunità montane, enti pubblici e
organizzazioni rappresentative a livello locale di categorie
interessate.
7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine stabilito al comma 5, le
province e le città metropolitane trasmettono alla giunta
regionale ed al competente assessorato regionale il proprio
parere in merito ai piani, inviando altresì una relazione
nella quale sono sintetizzate tutte le osservazioni e le
proposte presentate, coordinate sulla base di proprie
specifiche valutazioni.
8. Decorso il termine stabilito al comma 7, la giunta
regionale, sentito il comitato regionale per il territorio, si
pronuncia sui
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pareri e sulle relazioni pervenuti, nonché sulle osservazioni
e segnalazioni trasmesse dagli enti e dai soggetti indicati al
comma 4, definendo eventuali proposte di modifiche e
integrazioni dei piani adottati dal consiglio regionale.
9. La giunta regionale, ove lo ritenga opportuno, promuove
conferenze di servizio e procede a consultazioni con organismi
di rappresentanza di interessi ambientalistici, culturali,
sociali, economici, sindacali e professionali.
10. Entro il termine massimo di dieci mesi, decorrente
dalla data di esecutività della delibera di adozione, i piani
completi di tutti gli elaborati ed atti devono essere
trasmessi dalla giunta regionale al consiglio regionale, anche
se non sia ancora concluso l' iter indicato nel presente
articolo, purché comunque decorsi i termini fissati ai commi
3, 5 e 7.
11. I piani sono approvati con deliberazione del consiglio
regionale entro novanta giorni successivi al loro
ricevimento.
12. La delibera di approvazione dei piani, una volta
divenuta esecutiva, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della regione, unitamente agli elaborati strettamente
necessari; della approvazione è data notizia con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e su almeno quattro
quotidiani a diffusione nella regione.
13. Copia dei piani approvati è notificata a ciascuna
provincia ed alle città metropolitane, che provvedono a darne
comunicazione ai comuni ed alle comunità montane, nonché alle
altre istituzioni pubbliche interessate; copia dei piani è
trasmessa dalle regioni anche alle amministrazioni statali
competenti, alle regioni contermini ed agli enti
interessati.
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