| (Misure di salvaguardia).
1. Dalla data di entrata in vigore della delibera di
adozione da parte del consiglio regionale dei piani
territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali,
di cui al comma 2 dell'articolo 8, è sospesa ogni
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determinazione sulle domande di concessione e di
autorizzazione di interventi edilizi e di trasformazione
territoriale che siano in contrasto con le prescrizioni del
piani adottati.
2. Per gli ambiti territoriali vincolati di cui deve
essere ancora redatto ed adottato il relativo piano
territoriale paesistico, fino alla adozione da parte dei
consigli regionali, ai fini del rilascio o del diniego delle
autorizzazioni paesistiche ai progetti di trasformazione
ricadenti al loro interno, valgono come normativa di
riferimento obbligatorio le norme stabilite dalla presente
legge.
3. Per i piani territoriali paesistici, adottati dalle
giunte regionali prima della data di entrata in vigore della
presente legge, fino alla loro approvazione definitiva da
parte dei consigli regionali, ai fini del rilascio o del
diniego delle autorizzazioni paesistiche ai progetti di
trasformazione ricadenti all'interno del loro ambito
territoriale, valgono come norme di riferimento obbligatorio
quelle più restrittive fra le norme della presente legge e le
norme di attuazione dei piani paesistici medesimi.
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