| (Certificazioni e procedimenti di tutela).
1. Fino alla adozione degli strumenti di pianificazione
paesistica, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno
di vincoli ambientali e del conseguente ed eventuale obbligo
di richiedere l'autorizzazione paesistica a progetti di
trasformazione edilizia e territoriale ricadenti al loro
interno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, in caso di incertezza giuridica riguardo alle
definizioni di cui all'articolo 4, è fatto obbligo di
richiedere un certificato di destinazione paesistica, redatto
a cura della relativa regione e attestante la presenza o meno
di eventuali vincoli e dei relativi perimetri.
2. Il certificato di cui al comma 1 è necessario anche nel
caso di opere provvisorie, per le quali si deve in ogni caso
richiedere il parere preventivo dell'assessorato
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regionale competente circa la obbligatorietà o meno di
richiedere l'autorizzazione paesistica alla realizzazione
delle opere provvisorie medesime.
3. Per le zone di interesse archeologico, l'accertamento
dell'esistenza o meno di tale categoria di beni, ai fini del
procedimento e delle autorizzazioni di cui all'articolo 30,
avviene mediante il rilascio preventivo ed obbligatorio di
apposita certificazione, da richiedere sia alle soprintendenze
archeologiche che a quelle ai beni ambientali e
architettonici, competenti per territorio. L'esenzione
dall'obbligo di richiedere i certificati citati è ammessa solo
nel caso in cui l'accertamento medesimo possa essere desunto
direttamente dagli strumenti di tutela paesistica, di cui
all'articolo 6, ancorché soltanto adottati.
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