| (Protezione delle fasce costiere marittime).
1. Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
battigia dei territori costieri, fatta eccezione per le aree
classificate al livello di tutela integrale, di cui
all'articolo 24, sono consentite esclusivamente le opere
destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai
servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione,
secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore
a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
2. Ferma restando la limitazione di cui al comma 1,
l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque
preventivamente ricompresa e computata l'edificazione
esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente.
La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo
non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile
su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio
insediativo.
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3. I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare
le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non
possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto
con la riva.
4. Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi
servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di
aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati
per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici
generali o in apposite varianti ad essi.
5. Per le opere pubbliche, le opere strettamente
necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere
idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
necessariamente effettuata nei territori costieri, nonché per
le opere destinate all'allevamento e alla conservazione del
pesce e dei mitili sono consentite le deroghe di cui
all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla
tutela del vincolo.
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