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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65784
DDL5555-0015
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Protezione delle fasce costiere marittime).
     1.  Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
  battigia dei territori costieri, fatta eccezione per le aree
  classificate al livello di tutela integrale, di cui
  all'articolo 24, sono consentite esclusivamente le opere
  destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai
  servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione,
  secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore
  a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
     2.  Ferma restando la limitazione di cui al comma 1,
  l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque
  preventivamente ricompresa e computata l'edificazione
  esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente.
  La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo
  non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile
  su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio
  insediativo.
 
                              Pag. 40
 
     3.  I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare
  le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non
  possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto
  con la riva.
     4.  Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi
  servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di
  aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati
  per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici
  generali o in apposite varianti ad essi.
     5.  Per le opere pubbliche, le opere strettamente
  necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere
  idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
  necessariamente effettuata nei territori costieri, nonché per
  le opere destinate all'allevamento e alla conservazione del
  pesce e dei mitili sono consentite le deroghe di cui
  all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla
  tutela del vincolo.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=019 PAGFIN=0040 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=40 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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