| (Protezione delle coste dei laghi).
1. Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
battigia dei territori contermini ai laghi, è vietato
manomettere gli argini, specialmente se torbosi, inquinare le
acque di falda, realizzare scarichi impropri o inquinanti
delle acque superficiali, operare trivellazioni di pozzi,
alterare le caratteristiche della vegetazione.
2. Gli enti pubblici o i soggetti privati proprietari
degli specchi acquei o delle terreferme ad essi antistanti
sono obbligati alla esecuzione di tutte le opere necessarie
per il mantenimento in perfetto stato delle rispettive rive e
per il mantenimento delle condizioni ambientali complessive
che possano avere effetti sullo specchio acqueo e sui
territori circostanti.
3. La esecuzione di opere dirette alla manutenzione ed al
miglioramento delle sponde, quando non sia attivata da enti
pubblici a tali adempimenti preposti, può avvenire solo sulla
base di specifici progetti analitici che devono essere
sottoposti
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all'approvazione delle autorità preposte alla tutela delle
acque e dell'ambiente.
4. In generale, salvo indicazioni specifiche diverse, è
vietata la navigazione a motore in tutti gli specchi lacustri
e nei canali afferenti ad eccezione delle imbarcazioni di
pubblico servizio, traghetto e soccorso.
5. Nella fascia di tutela, di cui al comma 1, deve essere
rivolta particolare attenzione alla tutela della flora tipica
dei luoghi e alla tutela della fauna ittica ed ornitica.
6. Fatta eccezione per le aree classificate al livello di
tutela integrale, di cui all'articolo 24, nella medesima
fascia possono essere consentite esclusivamente le opere
destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai
servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione,
secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore
a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
7. Ferma restando la limitazione di cui al comma 6,
l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque
preventivamente ricompresa e computata l'edificazione
esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente.
La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo
non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile
su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio
insediativo.
8. I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare
le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non
possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto
con la riva.
9. Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi
servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di
aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati
per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici
generali o in apposite varianti ad essi.
10. Per le opere pubbliche, le opere strettamente
necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere
idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
necessariamente effettuata nei territori contermini ai laghi,
nonché per le opere destinate all'allevamento e alla
conservazione del pesce sono consentite le deroghe di cui
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all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla
tutela del vincolo.
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