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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65785
DDL5555-0016
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Protezione delle coste dei laghi).
     1.  Nella fascia di profondità di 300 metri dalla linea di
  battigia dei territori contermini ai laghi, è vietato
  manomettere gli argini, specialmente se torbosi, inquinare le
  acque di falda, realizzare scarichi impropri o inquinanti
  delle acque superficiali, operare trivellazioni di pozzi,
  alterare le caratteristiche della vegetazione.
     2.  Gli enti pubblici o i soggetti privati proprietari
  degli specchi acquei o delle terreferme ad essi antistanti
  sono obbligati alla esecuzione di tutte le opere necessarie
  per il mantenimento in perfetto stato delle rispettive rive e
  per il mantenimento delle condizioni ambientali complessive
  che possano avere effetti sullo specchio acqueo e sui
  territori circostanti.
     3.  La esecuzione di opere dirette alla manutenzione ed al
  miglioramento delle sponde, quando non sia attivata da enti
  pubblici a tali adempimenti preposti, può avvenire solo sulla
  base di specifici progetti analitici che devono essere
  sottoposti
 
                              Pag. 41
 
  all'approvazione delle autorità preposte alla tutela delle
  acque e dell'ambiente.
     4.  In generale, salvo indicazioni specifiche diverse, è
  vietata la navigazione a motore in tutti gli specchi lacustri
  e nei canali afferenti ad eccezione delle imbarcazioni di
  pubblico servizio, traghetto e soccorso.
     5.  Nella fascia di tutela, di cui al comma 1, deve essere
  rivolta particolare attenzione alla tutela della flora tipica
  dei luoghi e alla tutela della fauna ittica ed ornitica.
     6.  Fatta eccezione per le aree classificate al livello di
  tutela integrale, di cui all'articolo 24, nella medesima
  fascia possono essere consentite esclusivamente le opere
  destinate alle attrezzature balneari ed ai campeggi, nonché ai
  servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione,
  secondo un indice di edificabilità territoriale non superiore
  a 0,001 metri cubi per ogni metro quadro.
     7.  Ferma restando la limitazione di cui al comma 6,
  l'eventuale edificazione, in cui deve essere comunque
  preventivamente ricompresa e computata l'edificazione
  esistente, deve rispettare la disciplina urbanistica vigente.
  La superficie territoriale disciplinata dal presente articolo
  non può essere computata ai fini della cubatura realizzabile
  su altre zone facenti parte di un medesimo comprensorio
  insediativo.
     8.  I manufatti di nuova costruzione devono salvaguardare
  le preesistenze naturalistiche, avere carattere precario e non
  possono consistere in opere murarie poste a diretto contatto
  con la riva.
     9.  Le attrezzature balneari, i campeggi ed i relativi
  servizi possono essere consentiti solo in corrispondenza di
  aree urbane o urbanizzate, o in ambiti circoscritti attrezzati
  per finalità turistiche, previsti negli strumenti urbanistici
  generali o in apposite varianti ad essi.
     10.  Per le opere pubbliche, le opere strettamente
  necessarie per le attrezzature delle aree protette, le opere
  idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere
  necessariamente effettuata nei territori contermini ai laghi,
  nonché per le opere destinate all'allevamento e alla
  conservazione del pesce sono consentite le deroghe di cui
 
                              Pag. 42
 
  all'articolo 34, previo nulla osta dell'ente preposto alla
  tutela del vincolo.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=019 PAGFIN=0042 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=42 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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