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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65786
DDL5555-0017
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.42 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
        (Protezione dei corsi delle acque pubbliche).
     1.  Le acque pubbliche, come definite all'articolo 4, comma
  4, devono essere protette da scarichi inquinanti, compresi
  quelli dipendenti dall'uso di fertilizzanti o di pesticidi.  I
  controlli sono affidati all'autorità sanitaria e ai consorzi
  di bonifica, i quali hanno l'obbligo di segnalare all'autorità
  tutoria e giudiziaria le situazioni di compromissione e di
  pericolo.
     2.  In tutti i territori regionali è fatto divieto di
  procedere alla intubazione dei corsi d'acqua come definiti
  all'articolo 4, salvo che per tratti inferiori a 50 metri non
  ripetibili comunque per ulteriori 150 metri.  L'intubazione in
  deroga è ammessa per imprescindibili ragioni tecniche, secondo
  le procedure di cui all'articolo 34.
     3.  Le opere idrauliche necessarie per i corsi d'acqua
  devono essere realizzate dagli enti istituzionalmente preposti
  alla tutela del regime idrico o da privati da tali enti
  debitamente autorizzati.
     4.  Quando sia intervenuta l'approvazione di un
  piano-progetto concernente un intero comprensorio di bonifica
  o parte di esso, i progetti relativi alle singole opere
  attuative non devono essere sottoposti all'esame degli organi
  preposti alla tutela; allo stesso regime sono sottoposti gli
  interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,
  di restauro e di consolidamento, ivi compresi quelli sulle
  foci.
     5.  Le opere idrauliche e di bonifica non comprese in un
  piano di bonifica ed indispensabili per i corsi d'acqua come
  definiti all'articolo 4 della presente legge, sono ammesse
  previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7
  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e parere favorevole degli
  uffici competenti in materia di disciplina idraulica dei
  bacini idrografici.
     6.  Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali, o
  per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire
  opere di
 
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  somma urgenza o di sistemazione idraulica, interessanti, ove
  occorra, l'intera asta dei corsi d'acqua, i soggetti esecutori
  sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle
  opere, all'autorità preposta alla tutela ambientale ed a
  presentare un progetto dimostrante l'avvenuta definitiva
  sistemazione dei luoghi.
     7.  Gli spazi antistanti gli argini dei corsi d'acqua, come
  definiti all'articolo 4, comma 4, devono essere mantenuti
  integri e inedificati per una profondità di 150 metri per
  parte; nel caso di canali e collettori artificiali la
  profondità si riduce a 50 metri lineari, previo nulla osta
  dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
     8.  Le fasce di rispetto rimangono invariate anche se il
  condotto idrico viene intubato; la loro ampiezza può essere
  ampliata o ridotta in base a indicazioni specifiche contenute
  nelle prescrizioni particolari dei piani territoriali
  paesistici o dei piani urbanistico-territoriali, di cui
  all'articolo 6.
     9.  Nelle fasce di rispetto di cui al comma 7 è fatto
  obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione
  riparia esistente, salvo deroghe dipendenti da esigenze
  tecniche; gli interventi di cui ai commi 1 e seguenti, devono
  prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica, consona ai
  caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
     10.  La limitazione di cui al comma 7 non si applica nelle
  zone territoriali omogenee di tipo A e B di cui al decreto del
  Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 97 del 16 aprile 1968, come
  delineate dagli strumenti urbanistici generali approvati alla
  data di entrata in vigore della presente legge, o, nel caso di
  comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati
  perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
  1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi
  dell'articolo 41- quinquies  della legge 17 agosto 1942,
  n. 1150, e successive modificazioni.
     11.  Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
  strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le
  fasce di rispetto di cui al comma 7, gli indici di
 
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  fabbricabilità territoriale si applicano computando anche le
  aree ricomprese in tali fasce fermo restando l'obbligo di
  costruire al di fuori di esse.  L'utilizzazione dei soli
  parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
  vincolati, non comporta l'autorizzazione ai sensi
  dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
     12.  Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 7,
  gli strumenti urbanistici generali di nuova formazione o le
  varianti di quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere,
  per dimostrate esigenze insediative, l'inserimento di zone
  omogenee C, D ed F, ai sensi del decreto del Ministro dei
  lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 97 del 16 aprile 1968, solo per quanto
  riguarda infrastrutture o servizi non altrimenti localizzabili
  ed utili alla riqualificazione dei tessuti edilizi
  circostanti, previo benestare delle autorità competenti in
  materia di tutela idrogeologica, nel rispetto delle norme e
  delle procedure di cui agli articoli 34 e 35 della presente
  legge, ed alle seguenti condizioni specifiche:
         a)  mantenimento di una fascia di inedificabilità
  di 50 metri lineari, a partire dall'argine;
         b)  contiguità con aree edificate;
         c)  assenza di altri beni di cui all'articolo 82
  del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, e successive modificazioni.
     13.  Al fine di favorire e disciplinare il recupero del
  patrimonio edilizio legittimamente realizzato o legittimato
  alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadente
  nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche, per i manufatti
  non vincolati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, è
  consentito un aumento di volumetria  una tantum  non
  superiore al 20 per cento ai soli fini igienico-sanitari,
  previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7
  della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
     14.  Nell'ambito delle aziende agricole sono consentiti
  ampliamenti, strettamente
 
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  funzionali all'attività agricola, dei fabbricati
  legittimamente realizzati o che abbiano ottenuto la
  concessione in sanatoria, ricadenti nelle fasce di rispetto
  delle acque pubbliche, nonché la costruzione di piccoli
  ricoveri per attrezzi, nei limiti previsti dalle norme degli
  strumenti urbanistici generali vigenti.
     15.  Nelle zone vallive possono comunque essere autorizzate
  opere afferenti le condotte idriche e metanifere, non
  altrimenti localizzabili secondo le procedure di cui
  all'articolo 34.
 
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