| (Protezione dei corsi delle acque pubbliche).
1. Le acque pubbliche, come definite all'articolo 4, comma
4, devono essere protette da scarichi inquinanti, compresi
quelli dipendenti dall'uso di fertilizzanti o di pesticidi. I
controlli sono affidati all'autorità sanitaria e ai consorzi
di bonifica, i quali hanno l'obbligo di segnalare all'autorità
tutoria e giudiziaria le situazioni di compromissione e di
pericolo.
2. In tutti i territori regionali è fatto divieto di
procedere alla intubazione dei corsi d'acqua come definiti
all'articolo 4, salvo che per tratti inferiori a 50 metri non
ripetibili comunque per ulteriori 150 metri. L'intubazione in
deroga è ammessa per imprescindibili ragioni tecniche, secondo
le procedure di cui all'articolo 34.
3. Le opere idrauliche necessarie per i corsi d'acqua
devono essere realizzate dagli enti istituzionalmente preposti
alla tutela del regime idrico o da privati da tali enti
debitamente autorizzati.
4. Quando sia intervenuta l'approvazione di un
piano-progetto concernente un intero comprensorio di bonifica
o parte di esso, i progetti relativi alle singole opere
attuative non devono essere sottoposti all'esame degli organi
preposti alla tutela; allo stesso regime sono sottoposti gli
interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria,
di restauro e di consolidamento, ivi compresi quelli sulle
foci.
5. Le opere idrauliche e di bonifica non comprese in un
piano di bonifica ed indispensabili per i corsi d'acqua come
definiti all'articolo 4 della presente legge, sono ammesse
previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e parere favorevole degli
uffici competenti in materia di disciplina idraulica dei
bacini idrografici.
6. Nel caso in cui per eventi calamitosi eccezionali, o
per la presenza di rischi di esondazione, si debbano eseguire
opere di
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somma urgenza o di sistemazione idraulica, interessanti, ove
occorra, l'intera asta dei corsi d'acqua, i soggetti esecutori
sono tenuti a darne avviso, al momento dell'inizio delle
opere, all'autorità preposta alla tutela ambientale ed a
presentare un progetto dimostrante l'avvenuta definitiva
sistemazione dei luoghi.
7. Gli spazi antistanti gli argini dei corsi d'acqua, come
definiti all'articolo 4, comma 4, devono essere mantenuti
integri e inedificati per una profondità di 150 metri per
parte; nel caso di canali e collettori artificiali la
profondità si riduce a 50 metri lineari, previo nulla osta
dell'ente preposto alla tutela del vincolo.
8. Le fasce di rispetto rimangono invariate anche se il
condotto idrico viene intubato; la loro ampiezza può essere
ampliata o ridotta in base a indicazioni specifiche contenute
nelle prescrizioni particolari dei piani territoriali
paesistici o dei piani urbanistico-territoriali, di cui
all'articolo 6.
9. Nelle fasce di rispetto di cui al comma 7 è fatto
obbligo di mantenere lo stato dei luoghi e la vegetazione
riparia esistente, salvo deroghe dipendenti da esigenze
tecniche; gli interventi di cui ai commi 1 e seguenti, devono
prevedere una adeguata sistemazione paesaggistica, consona ai
caratteri morfologici e vegetazionali propri dei luoghi.
10. La limitazione di cui al comma 7 non si applica nelle
zone territoriali omogenee di tipo A e B di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, come
delineate dagli strumenti urbanistici generali approvati alla
data di entrata in vigore della presente legge, o, nel caso di
comuni sprovvisti di tali strumenti, nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, o nei centri abitati delimitati ai sensi
dell'articolo 41- quinquies della legge 17 agosto 1942,
n. 1150, e successive modificazioni.
11. Nel caso in cui i lotti edificatori previsti dagli
strumenti urbanistici generali ricadano parzialmente entro le
fasce di rispetto di cui al comma 7, gli indici di
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fabbricabilità territoriale si applicano computando anche le
aree ricomprese in tali fasce fermo restando l'obbligo di
costruire al di fuori di esse. L'utilizzazione dei soli
parametri edificatori, senza modifiche o lavori nei luoghi
vincolati, non comporta l'autorizzazione ai sensi
dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
12. Nell'ambito delle fasce di rispetto di cui al comma 7,
gli strumenti urbanistici generali di nuova formazione o le
varianti di quelli vigenti possono eccezionalmente prevedere,
per dimostrate esigenze insediative, l'inserimento di zone
omogenee C, D ed F, ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, solo per quanto
riguarda infrastrutture o servizi non altrimenti localizzabili
ed utili alla riqualificazione dei tessuti edilizi
circostanti, previo benestare delle autorità competenti in
materia di tutela idrogeologica, nel rispetto delle norme e
delle procedure di cui agli articoli 34 e 35 della presente
legge, ed alle seguenti condizioni specifiche:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità
di 50 metri lineari, a partire dall'argine;
b) contiguità con aree edificate;
c) assenza di altri beni di cui all'articolo 82
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni.
13. Al fine di favorire e disciplinare il recupero del
patrimonio edilizio legittimamente realizzato o legittimato
alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadente
nelle fasce di rispetto delle acque pubbliche, per i manufatti
non vincolati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, è
consentito un aumento di volumetria una tantum non
superiore al 20 per cento ai soli fini igienico-sanitari,
previa autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
14. Nell'ambito delle aziende agricole sono consentiti
ampliamenti, strettamente
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funzionali all'attività agricola, dei fabbricati
legittimamente realizzati o che abbiano ottenuto la
concessione in sanatoria, ricadenti nelle fasce di rispetto
delle acque pubbliche, nonché la costruzione di piccoli
ricoveri per attrezzi, nei limiti previsti dalle norme degli
strumenti urbanistici generali vigenti.
15. Nelle zone vallive possono comunque essere autorizzate
opere afferenti le condotte idriche e metanifere, non
altrimenti localizzabili secondo le procedure di cui
all'articolo 34.
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