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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65787
DDL5555-0018
Progetto di legge Camera n. 5555 - testo presentato - (DDL13-5555)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C5555. TESTIPDL
...C5555.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5555 ZZ13 ZZPD ZZPR
                 (Protezione delle montagne).
     1.  Nelle montagne della catena alpina, per la parte
  eccedente i 1.600 metri sul livello del mare, e della catena
  appenninica, per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello
  del mare, sono consentiti esclusivamente interventi
  finalizzati:
         a)  alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed
  ecologico, in particolare all'eliminazione dei dissesti e
  delle alterazioni in genere provocati sia dall'intervento
  umano che dall'abbandono;
         b)  alla forestazione, al rimboschimento e a tutte
  le attività connesse, ivi compresa la difesa anche preventiva
  dal fuoco;
         c)  alla conoscenza e ad un corretto rapporto con
  la natura, anche attraverso la promozione di specifiche
  attività scientifiche e divulgative;
         d)  allo sviluppo di attività sportive compatibili,
  che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei
  luoghi;
         e)  all'attuazione di piani economici a contenuto
  agro-silvo-pastorale;
         f)  alla realizzazione di tracciati viari
  compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo
  quando ne sia accertata l'assoluta necessità;
 
                              Pag. 46
 
         g)  alla difesa del territorio nazionale, alla
  tutela delle popolazioni interessate nonché alle
  telecomunicazioni.
     2.  Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano
  carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze
  finalizzate alla protezione civile, devono essere preceduti da
  uno studio di inserimento paesaggistico, conformemente agli
  articoli 35 e 36.
     3.  Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere
  edifici e manufatti che non comportino rapporti di copertura
  superiori a 3,5 metri quadri per ettaro ed altezze superiori a
  3,00 metri lineari.
     4.  Gli interventi di natura privata devono essere
  corredati da un progetto di piantumazione con essenze tipiche
  della zona.
 
DATA=990114 FASCID=DDL13-5555 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5555 TOTPAG=0082 TOTDOC=0042 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0045 RIGINIZ=012 PAGFIN=0046 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=46 SORTRES= SORTDDL=555500 00 FASCIDC=13DDL5555 SORTNAV=0555500 000 00000 ZZDDLC5555 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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