| (Protezione delle montagne).
1. Nelle montagne della catena alpina, per la parte
eccedente i 1.600 metri sul livello del mare, e della catena
appenninica, per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello
del mare, sono consentiti esclusivamente interventi
finalizzati:
a) alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed
ecologico, in particolare all'eliminazione dei dissesti e
delle alterazioni in genere provocati sia dall'intervento
umano che dall'abbandono;
b) alla forestazione, al rimboschimento e a tutte
le attività connesse, ivi compresa la difesa anche preventiva
dal fuoco;
c) alla conoscenza e ad un corretto rapporto con
la natura, anche attraverso la promozione di specifiche
attività scientifiche e divulgative;
d) allo sviluppo di attività sportive compatibili,
che non comportino una alterazione dell'aspetto esteriore dei
luoghi;
e) all'attuazione di piani economici a contenuto
agro-silvo-pastorale;
f) alla realizzazione di tracciati viari
compatibili con i contesti paesaggistici, da attraversare solo
quando ne sia accertata l'assoluta necessità;
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g) alla difesa del territorio nazionale, alla
tutela delle popolazioni interessate nonché alle
telecomunicazioni.
2. Gli interventi di cui al comma 1, che non rivestano
carattere di urgenza o di temporaneità per emergenze
finalizzate alla protezione civile, devono essere preceduti da
uno studio di inserimento paesaggistico, conformemente agli
articoli 35 e 36.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere
edifici e manufatti che non comportino rapporti di copertura
superiori a 3,5 metri quadri per ettaro ed altezze superiori a
3,00 metri lineari.
4. Gli interventi di natura privata devono essere
corredati da un progetto di piantumazione con essenze tipiche
della zona.
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